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Ordinanza — n. 22021/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal when plaintiff withdraws and defendant accepts, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22021/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the civil appeal procedure extinguished after the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit and the defendant accepted this withdrawal. The case involved a dispute over the restitution of European agricultural aid funds, where the plaintiff had previously won but lost on appeal. The court ruled that the procedural requirements for extinction were met, thereby preventing the plaintiff from being ordered to pay further costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without the need to regulate costs, and the withdrawing party is not condemned to pay them.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings acceptance of withdrawal costs allocation civil procedure code unified contribution supreme court ruling restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che oc- corra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, che, ai sensi dello art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ., preclude la condanna delrinunciante alle spese; che la dichiarazione di estinzione del giudizio esclude la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485
Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560
25485; Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20306/2022 R.G. proposto da FACCHNI RUGGERO, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Enzo Barilà , con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –ricorrente – contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t. Attilio Fon- tana, rappresentatae difesa da gli Avv. Sabrina Gallonetto ed Annalisa San- tagostino, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n.134, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fiorillo; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 1936/22, depositata il 6 giugno 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con sentenza del 19 maggio 2020 il Tribunale di Milano ac- colse la domanda proposta da Ruggero Facchini nei confronti della Regione Lombardia, condannando quest'ultima al pagamento della somma di Euro 9.215,26, oltre interessi, a titolo di restituzione degli aiuti eurounitari erogati per gli anni2015 e 2016 alle imprese agricole operanti in zone svantaggiate e illegittimamente recuperati mediante compensazione con quelli dovuti per gli anni successivi; che l'impugnazione proposta dalla Regione è stata accolta dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 6 giugno 2022 ha rigettato la do- manda proposta dall'attore; che avverso la predetta sentenza il Facchini ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sedici motivi, al quale la Regione ha resistito con con- troricorso.

Considerato che con atto sottoscritto dal difensore, a tanto abilitato dalla procura specialerilasciata in calce al ricorso, il 2 aprile 2024 e depositato in Cancelleria in pari data, il ricorrente ha riferito che altre impugnazioni aventi ad oggetto sentenze analoghe a quella impugnata nel presente giudiziosono state rigettate dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed ha pertanto dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese processuali; che,con atto sottoscritto dai difensori l'11 aprile 2024 e depositato in Cancelleria il 12 aprile 2024,la Regione ha preso atto della rinuncia del ricor- rente, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, e dichiarando a sua volta di non avere più interesse alla decisione di un ricorso incidentale condizionato, che non risulta peraltro essere stato proposto; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, e dovendosi intendere la dichiarazione della controricorrente come un'accettazione, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che oc- corra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, che, ai sensi dello art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna delrinunciante alle spese; che la dichiarazione di estinzione del giudizio esclude la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228, applicabile esclusivamente in caso di rigetto, inammis- sibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.

Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485; Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560)