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Ordinanza Interlocutoria — n. 21967/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if criminal acts by a councilor are linked to official duties for expense reimbursement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21967/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal and remanded the case to a new hearing to address the causal link between the councilor's criminal acts and his official duties. The appellant argued that crimes committed as a public official must be connected to his office to qualify for expense reimbursement under regional laws. The court noted conflicting precedents on this issue and decided to defer the final ruling until the matter could be fully examined in public session.

Regesto Legislator

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Art. 39 l. reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145; Art. 24 l. reg. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30: The court remands the case to determine whether criminal acts by a public official are sufficiently connected to their official duties to warrant expense reimbursement.

Parole chiave

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public official expense reimbursement councilor criminal liability official duty connection regional legislation Sicily causal link requirement concussione responsabilità civile del comune rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 l. reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145
Marco d'Alunzio a rimborsagli, ai sensi del combinato disposto del'art. 39 l. reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'art.
Art. 24 l. reg. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 9096/2024
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso21166/2019 proposto da: MONZU' AGOSTINO, elettivamente domiciliato in Roma , presso lo studio dell’avvocato Francesco Pannuti rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ricciardi - ricorrente - contro COMUNE SAN MARCO D'ALUNZIO, domiciliato ex lege in Romapresso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato Martino Salvatore Cinnera -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza del TRIBUNALE di PATTI n. 166/2019 depositata il 27/03/2019; RG 21166/19Monzù-Comune di San Marco D'Alunzio Est.

Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/04/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Agostino Monzù impugna per cassazione l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Patti, in riforma della contraria decisione di primo grado, ha respinto, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, la domanda del medesimo intesa a conseguire la condanna del Comune di S. Marco d'Alunzio a rimborsagli, ai sensi del combinato disposto del'art. 39 l. reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'art. 24 l. reg.

Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30, le spese sostenute nella sua veste di consigliere comunale per la propria difesa nel procedimento penale,che lo aveva visto imputato dei reati previsti dagli art. 317 e 353, comma 2, cod. pen. conclusosi con la sua assoluzione perché il fatto non sussiste. A confutazione delle ragioni della domanda il decidente ha richiamato il dettato delle norme in questione e, sulla premessa che il diritto al rimborso può essere accordato solo in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio o dei compiti di ufficio, ha escluso la ricorrenza nella specie del nesso relazionale identificabile nel rapporto di immedesimazione organica, in guisa del quale, per effetto della coincidenza di interessi tra l'amministrazione ed i propri funzionari, l'operato di questi si rende ascrivibile all'e nte; e ciò perché «i suddet ti elementi della imputabilità dell'attività all'amministrazione e della diretta connessione dell'attività stessa con il fine pubblico sono palesemente mancanti nella fattispecie in esame», in cui sono stati contestati al Monzù i reati di concussione e di turbata liceità degli incanti, ossia «il compimento di un'attività illecita al fine di perseguire un'utile privato e indebito e contrario al corretto, imparziale e disinteressato agire della P.A.» RG 21166/19Monzù-Comune di San Marco D'Alunzio Est.

Cons. Marulli 2. Per la cassazione di detta sentenza sono insorti, in via principale, il Monzù affidandosi ad un solo mezzo ed, in via incidentale, tardivamente, il Comune intimato con due mezzi.

3. Con l'unico motivo del ricorso principale il Monzù lamenta la violazione e falsa applicazione delle richiamata norme regionali , atteso che, al contrario di quanto apoditticamente affermato dal giudice d'appello, è da intendersi sussistente il nesso di causalità tra i reati a lui ascritti e le funzioni dal medesimo disimpegnate presso il Comune di S. Marco d'Alunzio nella sua veste di consigliere comunale, in quanto, in ragione della loro natura di reati propri del pubblico ufficiale, le condotte che ne erano state fonte non avrebbero potuto essere assunte se non in connessione con l'ufficio rivestito.

4. Come già si è notato nell'ordinanza interlocutoria di questa Corte 9096/2024, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., sul tema oggetto di controversia si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti di questa Corte. La richiamata ordinanza ha perciò ritenuto di rimettere la trattazione del tema alla pubblica udienza.

5. In attesa appunto che il tema sia affrontato in quella sede, si rende opportuno rinviare la causa odierna a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma nella camera di con