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Ordinanza — n. 21773/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of suit and failure to pay unified contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21773/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible for withdrawal and dismissed the proceedings. The appellant, B.S. Marche s.p.a. in liquidation, had filed a cassation appeal against a lower court judgment, while the opposing parties, including the bankruptcy trustees and a debt management company, responded. The court ruled that the procedural prerequisites were not met because the appellant had formally renounced the appeal and failed to pay the required unified contribution under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The appeal is extinguished by the party's formal renunciation, and the court must declare the proceedings terminated without ruling on costs if the party fails to pay the unified contribution.

Parole chiave

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withdrawal of appeal unified contribution extinguishment of proceedings liquidation company cassation dismissal chiusura della procedura di assistenza giudiziaria compenso del curatore fallimentare condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
in liquidazione ha allegato rituale rinuncia exart. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
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Testo completo

o da: B.S. MARCHE s. p . a . in liquidazione – c.f. 0 0094070422 – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Macerata, alla via dei Velini, n. 245, presso lo studio dell’avvocato professor Ubaldo Perfetti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORI del fallimento della “B.S. Marche” s.p.a. in liquidazione, in persona della dottoressa Simona Romagnoli e dell’avvocato Paolo Bortoluzzi, rappresentatie difesiin virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato professor Antonio Rossied elettivamente domiciliati in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi, n. 59, presso lo studio dell’avvocato Pietro Sciubba.

CONTRORICORRENTI e REV GESTIONE CREDITI s.p.a. – c.f. /p.i.v.a. 13653361009 - in persona del procuratore speciale Saverio Congedo in virtù di procura speciale autenticata a ministero per notar Nicola Atlante in data 5.6.2019, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorsodall’avvocato Giuseppe Cinelli ed elettivamente domiciliata in Roma,alla via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Gregorio Troilo. CONTRORICORRENTE e PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ANCONA e PRO CURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di ANCONA.

INTIMATE avverso la sentenza n. 657/2022della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 del consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che la “B.S. Marche” s.p.a. in liquidazione ha allegato rituale rinuncia exart. 390 cod. proc. civ. datata 5.4.2024 al ricorso iscritto al n. 1 6 6 2 7 - 20 22 R.G.; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; presoatto che la controricorrente “REV Gestione Crediti” s.p.a. ha ritualmente aderito, con dichiarazione di accettazione datata 17.4.2024, alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente e la controricorrente, “REV Gestione Crediti” s.p.a.;ritenuto che in ogni caso nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite pur limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente e i curatori del fallimento controricorrente e limitatamente al rapporto tra la ricorrente e le parti rimaste intimate; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla“B.S. Marche” s.p.a. in liquidazione ed iscritto al n. 16627- 20 22 R.G . Così deciso in Roma l’ 8 maggio2024 Il pres