Cassation appeal dismissed due to formal waiver by the appellant, extinguishing the proceedings under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally waived the right to pursue the case. Both parties accepted this waiver, leading the court to terminate the proceedings under Articles 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, no further judicial action was required regarding the dispute between the appellant and the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: A formal waiver of the appeal by the appellant, accepted by the respondent, legally extinguishes the cassation proceedings without substantive review.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28239/2021 R.G. proposto da : LAVEDER GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in MILANO via WASHINGTON, presso lo studio dell’avvocato COSTELLI MARISA FRANCA (CSTMSF58A63F205U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA DIVISIONE BANCOPOSTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. TORLONIA 33-DOM. DIG, presso lo studio dell’avvocato ASTORRI STEFANO (STRSFN47M04D542V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1802/2021 depositata il 09/06/2021 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così d