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Decreto — n. 21709/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 21709/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Brescia Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The appellant, represented by two lawyers, had not requested a decision on the proposed settlement, while the respondent, Poste Italiane, maintained the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal proposed settlement procedure deemed withdrawal of appeal Code of Civil Procedure litigation costs allocation anticipo spese tardivo notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25697/2021 R.G. proposto da : SALVI SARA, SALVI GIOVANNI, SALVI DONATELLA, SALVI DANIELA, elettivamente domiciliati in BERGAMO VIA G. CAMOZZI, 118, presso lo studio dell’avvocato PERSICO RITA (PRSRTI83H47A794K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTELLI MARISA FRANCA (CSTMSF58A63F205U) -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE DORA (DRSDRO66P64D086X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIRINO FORTUNATA (CRNFTN57E67I220M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.243/2021 depositata il 05/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg