Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 21624/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to first instance pending resolution of related proceedings on same legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21624/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the remittal of the case to the first instance court for a new trial. The applicant challenged a judgment from the Tribunal of Oristano, while the public prosecutor supported the appeal's second and third grounds. The court decided to suspend the current proceedings because a separate, connected case involving the same legal questions was pending before the First President, necessitating a unified ruling before the remitted case could proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 374, 2° co., cod. proc. civ.; When a connected case involving identical legal issues is pending before the First President of the Court of Cassation, the current appeal must be remitted to the first instance to await the unified ruling on the same legal questions.

Parole chiave

Generato dall'IA
remittal to first instance connected proceedings unified ruling First President of Cassation suspension of proceedings identical legal issues procedural coordination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 374, 2° co., cod. proc. civ.
e Giuseppe Fumu, Mario Lai e Nicolosa Frontedduè stata disposta ai sensi dell’art. 374, 2° co., cod.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

sa disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato professor Ernesto Stajano in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso nonché dall’avvocato professor Guido Alpa e dall’avvocato Enrico Campagnano in virtù di procura speciale su foglio allegato alla memoria di costituzione di nuovi difensori in data 7.12.2023; elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna, n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor Ernesto Stajano. RICORRENTE contro COCCO SANDRO– c . f . CC C SDR83L25B354N – INTIMATO avverso la sentenza n. 8/2021del Tribunale di Oristano , udita la relazione nella camera di consiglio del 23maggio 2024 del consigliere dott.

Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, dato atto che nella causa connessa iscritta al n. 9782-2021 r.g. tra “Abbanoa” s.p.a. e Giuseppe Fumu, Mario Lai e Nicolosa Frontedduè stata disposta ai sensi dell’art. 374, 2° co., cod. proc. civ. la rimessionedegli atti al Primo Presidente di questa Corte,perché disponga – se reputa – che questo medesimo Giudice di legittimità pronunci a sezioni unite in ordine all’anzidetto ricorso iscritt o al n. 9782-2021 r.g.; ritenuto dunque che nell’attesa delle determinazioni in ordine al ricorso iscritto al n. 9782-2021 r.g. si prospetta la necessità di rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento;

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 23maggio 2024. Il presidente Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti