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Ordinanza Interlocutoria — n. 21568/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to first instance due to pending related proceedings on same legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21568/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the first instance for a new role assignment. The applicant challenged a judgment from the Tribunal of Oristano, while the Public Prosecutor supported the appeal's second and third grounds. The court deferred its decision because a separate, connected proceeding regarding the same parties and legal questions was already pending before the First President.

Regesto Legislator

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Art. 374, 2° comma, c.p.c.; Art. 376, c.p.c.: When a connected proceeding involving the same parties and legal issues is pending before the First President, the Court of Cassation must remand the case to the first instance for a new role assignment.

Parole chiave

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connected proceedings remission to first instance new role assignment pending related case same legal issue Cassation procedure judicial economy

Disposizioni normative citate

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Art. 374, 2° comma, c.p.c.
e Giuseppe Fumu, Mario Lai e Nicolosa Frontedduè stata disposta ai sensi dell’art. 374, 2° co., cod.
Art. 376, c.p.c.

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Testo completo

sa disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato professor Ernesto Stajano in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso nonché dall’avvocato professor Guido Alpa e dall’avvocato Enrico Campagnano in virtù di procura speciale su foglio allegato alla memoria di costituzione di nuovi difensori in data 7.12.2023; elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna, n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor Ernesto Stajano. RICORRENTE contro OLIAROBERTO – c . f . LOIRRT67B05I743W – INTIMATO avverso la sentenza n. 14/2021del Tribunale di Oristano , udita la relazione nella camera di consiglio del 23maggio 2024 del consigliere dott.

Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, dato atto che nella causa connessa iscritta al n. 9782-2021 r.g. tra “Abbanoa” s.p.a. e Giuseppe Fumu, Mario Lai e Nicolosa Frontedduè stata disposta ai sensi dell’art. 374, 2° co., cod. proc. civ. la rimessionedegli atti al Primo Presidente di questa Corte,perché disponga – se reputa – che questo medesimo Giudice di legittimità pronunci a sezioni unite in ordine all’anzidetto ricorso iscritt o al n. 9782-2021 r.g.; ritenuto dunque che nell’attesa delle determinazioni in ordine al ricorso iscritto al n. 9782-2021 r.g. si prospetta la necessità di rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento;

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 23maggio 2024. Il presidente Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti