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Ordinanza Interlocutoria — n. 21549/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case for hearing due to legal controversy on rent credit compensation timing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21549/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case for public hearing because the legal issues regarding rent credit compensation timing require further examination. Samor Italia argued that rent credits mature daily and should be compensable even after the concordato preventivo, while Emil Banca contended the credits originated before the procedure. The court identified a significant conflict between its own precedent and other rulings on this specific legal mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 56 e 169 l.fall.; The court must address legal controversies regarding the compensability of rent credits matured after the opening of a concordato preventivo procedure when existing case law presents a direct contradiction.

Parole chiave

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concordato preventivo compensation of debts rent credits legal controversy remittal for hearing timing of credits civil procedure compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 l.fall.
Art. 169 l.fall.
Art. 360 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Appare pertanto opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza ex art. 375, comma 1 cpc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 775/1999
n. 24046/2015
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 33731/2018 proposto da: SAMOR ITALIA s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rapp.te p.t. e C OMMISSARIO LIQUIDATORE del concordato preventivo di SAMOR ITALIA, elettivamente domiciliati in Roma alla via Antonio Musa nr 21 presso lo studio dell ’avv. Giuseppe Mandara(MNDGPP42S28D643F), che, unitamente all’avv. Pierpaolo Soggia (SGGPPL63D08L049N), li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO, soc. coop., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v ia della Balduina nr 7, presso lo studio dell’avv.

Concetta Maria Rita Trovato (TRVCCT54C42H501O) , che la rappresentata e difende unitamente all’avv. Nicola Lenzi(LNZNCL62A02A944W) giusta procura in calce al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2047/2018, depositata in data 31/7/2018; udita la relazione della causa svolta nelle camer e di consiglio non partecipatedell’8 novembre 2023 e , in riconvocazione , dell’8 luglio 2024,dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO CHE: 1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 31/7/2018, ha rigettato l’appello diSamor Italia srl in liquidazione e in concordato preventivo (breviter “Samor”) contro la sentenza del Tribunale di Bologna che, in accoglimento dell’opposizione proposta da Emil Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa (“Emil Banca”), avverso il decreto ingiuntivo notificatole da Samor per il pagamento della somma di € 870.672,85, pretesa a titolodi canoni di locazione di un immobile, aveva dichiarato tale credito estinto per compensazione con il controcredito certo, liquido ed esigibile, vantato dalla Banca nei confronti dellalocatrice in dipendenza di un contratto di un mutuo ipotecario, di un mutuo chirografario e di uno scoperto di conto corrente. 1 La corte bolognese ha ritenut o legittima la compensazione in quanto il credito di Samor, pur se relativo a canoni scaduti dopo l’ ammissione della società alla procedura di concordato, trovava il suo momento genetico nella data, anteriore,di stipula del contratto di locazione, al pari dei controcrediti della banca, tutti nascenti dall’inadempimento della locatrice a contratti conclusi prima dell’apertura della procedura concorsuale. 2 Samor ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo.

Emil Banca ha replicato con controricorso, col quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La decisione è stata assunta a seguito di riconvocazione del collegio deliberante in data 8 luglio 2024. CONSIDERATO CHE: 1.Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 169 l.fall., 821, 1571 ,2917 e 2948 cc, in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 cpc; assume che la corte d’appello, nell’ammettere, in violazione del principio della cristallizzazione delle situazioni debitorie-creditorie al momento dell’apertura del concorso, la compensabilità dei crediti relativi ai canoni mensili maturati dopo l’ammissione della conduttrice al concordato preventivo avrebbe:

i) ridimensionato le complesse argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione S.U 775/1999, che ai fini della determinazione dell’anteriorità al fallimento del controcredito opposto in compensazione fanno riferimento al fatto genetico e/o alla radice causale del credito non ritenendo sufficiente l’anteriorità del contratto; ii)fornito una errata descrizione della natura del contratto di locazione, che è contratto ad esecuzione continuata o periodica, in cui il tempo e la durata hanno un rilevo causale essenziale, con la conseguenza che il diritto di credito del locatore non sorge nella sua unicità ed interezza alla data della stipula, ma matura giorno per giorno in conseguenza della durata nel tempo dell’obbligo del locatore di far godere l’immobile al conduttore; iii) malamente inquadrato il credito da canone di locazione come unico ed inscindibile , invece che come credito da “frutti civili” che si acquisiscono giorno per giorno in ragione della durata del diritto”, come sarebbe confermato dalla distinta ed autonoma disciplina del regime di prescrizione dei canoni; iv) utilizzato argomenti non pertinenti per contrastare la giurisprudenza che, in materia di determinazione dell’anteriorità del credito, si era formata sul contratto di mandato all’incasso.

Il collegio ritiene che le suindicate censure prospettino questioni di diritto, inerenti la legittimità del meccanismo compensativo di cui agli artt. 56 e 169 l.fall, anche con riferimento a crediti maturati dopo l’apertura della procedura di concordato, di rilevanza nomofilattica, sulle quali, peraltro, si registra un contrasto fra la sentenza di questa Corte n. 24046/2015, applicata dai giudici del merito, e le numerose altre pronunce che, sebbene riferite a crediti verso il fallito o verso il debitore ammesso al concordato, hanno ritenuto prededucibili i crediti da canoni di locazione per l’appunto maturati dopo l’apertura della procedura.

Appare pertanto opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza ex art. 375, comma 1 cpc. PQM La Corte, rimette la causa in pubblica udienza. Co