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Decreto — n. 21465/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 21465/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, representing the plaintiff, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory time limit Civil Procedure Code danni da incendio indennità per intemperie responsabilità per caso fortuito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2011/2022 depositata il 11/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2011/2022 depositata il 11/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5523/2023 R.G. proposto da : PERAZZINI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO ARTALE 6, presso lo studio dell’avvocato TOMA DONATO (TMODNT57A19E815D) rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO FILIPPO (LPUFPP70L12H294L) -ricorrente- contro BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO S.P.A., ORA CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2011/2022 depositata il 11/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così d