Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, represented by COOPARK SRL and Borciani, did not respond to the proposal sent by the controricorrente, Dovalue Spa. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27223/2022 R.G. proposto da : COOPARK SRL, BORCIANI LUCIANO, BORCIANI ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA, 130, presso lo studio dell’avvocato TORRONI LAURA (TRRLRA70A51H501X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DOVALUE SPA QUALE MANDATARIA DI FINO 1 SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE C ORTINA D’AMPEZZO 186 , presso lo studio dell’avvocato SCHIMPERNA PAMELA (SCHPML59M65H501Y), rappresentata e difesa dall’avvocato CATTANI MARCO (CTTMRC70C17E715F) e CARPENITO CINZIA (CRPCNZ65E57B819J), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.650/2022 depositata il 06/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C