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Decreto — n. 21459/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.

Numero d'incarto Decreto — n. 21459/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing Poste Italiane, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, representing Anna Scoppeliti, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the non-responsive party.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal deadline extinction of cassation proceedings Civil Procedure Code litigation cost allocation errori materiali condono delle spese procedurali documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30255/2021 R.G. proposto da : POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato DI IESO PASQUALE (DSIPQL60A03F839R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DENTAMARO ALESSANDRO (DNTLSN65P07A662G) -ricorrente- contro SCOPELLITI ANNA CATERINA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato OCCHIUTO LUIGI (CCHLGU75R25H224I) rappresentato e difeso dall'avvocato CANALE DOMENICO (CNLDNC65L25F112T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.533/2021depositata il 14/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.