Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the Fallai family and Intesa Sanpaolo S.p.A., with the lower court having already issued a judgment in 2022. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8475/2022 R.G. proposto da : FALLAI PIERO, FALLAI MASSIMO, FALLAI SILVIA, FALLAI GIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VOLSINIO 24, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO (NTNRTR42H26H501Q) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VIRGILI FRANCESCA (VRGFNC74T44B110Q), VASSALLE ROBERTO (VSSRRT51A08E897L), PEZZANO ANTONIO (PZZNTN59P27D976Z) -ricorrenti- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR N. 17, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA RENZO (RSTRNZ61T31H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONE ANGELO (PTRNGL74M07H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.134/2022 depositata il 24/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le