Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Heller Multimedia Srl in Liquidation, had not responded to the court's proposal for case definition, while the appellees, Istituto Luce and Banca Nazionale del Lavoro, sought dismissal and cost allocation. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the case and an order for the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11876/2021 R.G. proposto da : HELLER MULTIMEDIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato CARRIERO MARCELLO (CRRMCL56A21H501W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUO LUCE - CINECITTA' SRL, elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Nibby,11, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO (BSTMSM65R15H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5083/2020 depositata il 20/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di