Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Paparella, challenged a second-instance judgment against Intesa Sanpaolo and UBI Banca but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31087/2021 R.G. proposto da : PAPARELLA GAETANO, elettivamente domiciliato in CERIGNOLA (FG) VIA GUBBIO N. 3, presso lo studio dell’avvocato DICANOSA ROSARIO (DCNRSR65P24C514E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO, elettivamente domiciliato in BARI VIA G. DI VAGNO 19 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CAPOBIANCO ERNESTO (CPBRST59B03A662T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, UBI BANCA SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.909/2021 depositata il 11/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg