Court of Cassation allows appeal against appellate court's failure to apply jura novit curia regarding usury rate decrees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Alpi s.r.l.'s appeal against the Milan Court of Appeal's decision regarding usurious loan interest rates. The lower court rejected the claim because the plaintiff failed to produce specific government decrees defining interest rate thresholds, arguing these administrative acts did not require judicial knowledge. The Supreme Court ruled that these decrees constitute general abstract administrative acts with normative value, mandating the application of the jura novit curia principle regardless of party production.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108; Art. 113 cod. proc. civ.: The Minister's decrees for usury rate thresholds are normative administrative acts; the judge must know their content ex officio under jura novit curia.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24340/2020R.G. proposto da Alpi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’ av v. Bartolomeo Falcone , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianni Ceccarelli, sito in Roma, via Cappelletta della Giustiniana, 6 -ricorrente - contro Banca Popolare di Sondrio s.coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. Andrea Eugenio Mario Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Lidia Sgotto Ciabattini,sito in Roma, piazzale Clodio, 32 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1097 /2020, depositata il 14 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto:mutuo -usura - decreti emanati ai sensi della l.n. 108/96 -natura RILEVATO CHE: -la Alpi s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Milano, depositat a il 14 maggio 2020, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto le su e domandedi condanna formulat e nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.coop. p.a. per la ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di interessi moratori in esecuzione di quattro contrattidi mutuo e per il relativo risarcimento dei danni; -la Corte di appello ha riferito che la società aveva fondato la domanda di ripetizione sull’assunto dell’illegittima applicazione di interessi anatocistici e di interessi usurari e che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità della clausola di uno dei quattrocontratti avente a oggetto la capitalizzazione degli interessi di preammortamento e la nullità di altra clausola, comune a tutti i contratti, relativa alla determinazione degli interessi moratori, in quanto fissati in misura usuraria, condannando conseguentemente la banca alla restituzione della somma di euro 9.604,87 e al risarcimento dei danni liquidato in euro 6.420,00; -ha, quindi, accolto l’appello incidentale della banca relativo al punto della usurarietà degli interessi moratori (quantificati dal Tribunale in euro 8.652,13) e a quello conseguente del risarcimento dei danni, ritenendo che la mancata produzione in giudizio dei decreti di rilevazione dei tassi soglia – onere gravante sulla parte attrice – non consentiva di ritenere dimostrata l’usurarietà dei tassi, non trovando applicazione il principio jura novit curia in ragione della natura amministrative di tali decreti; - ha, sia pure implicitamente, disatteso quello principale della società con cui si lamentava la mancata affermazione della gratuità dei contratti di mutuo quale effetto dell’accertata usurarietà degli interessi moratori e la conseguente mancata estensione della condanna restitutoria anche alla somma corrispondente agli interessi corrispettivi; -il ricorso è affidato a un motivo; -resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio s.coop. p.a.; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. , per aver la sentenza impugnata ritenutoche per la natura di atti amministrativi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di rilevazione delle soglie rilevanti ai fini dell’accertamento dell’usura discendesse la non operatività del principio jura novit curiae, conseguentemente, l’onere per la parte di provvedere alla loro produzione in giudizio ai fini della prova delle soglie ivi previste e l’impossibilità di accertare tali soglie mediante consulenza tecnica d’ufficio; -il motivo è fondato; -in tema di usura, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio(così, Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; successivamente vedi anche Cass. 15 maggio 2023, n. 13144;
Cass. 24 aprile2024, n. 11108); - con tali pronunce è stato , dunque, affermat o , con esaustiva e condivisibile motivazione, il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all’incertezza originata daalcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (cfr. Cass. 5 agosto 2002, n. 11706; Cass. 20 giugno 2001, n. 8742 ), nonché dal precedente, rappresentato da Cass. 3 Maggio 2020, n. 8883, il quale, pur affermando l’insussistenza dell’onere della parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre dei relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse «tenuto a conoscere in via autonoma» del loro contenuto; - può, sul punto, precisarsi che il fatto, evidenziato in tale ultima pronuncia, che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell’ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all’operatività del principio jura novit curia; -da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ.; - la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del riferito principio, negando sia la natura di fonte normativa dei decreti in oggetto, sia, conseguentemente, l’applicazione del principio jura novit curia; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milan