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Ordinanza — n. 21423/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new issues not previously argued before lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21423/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Immobiliare Sian s.r.l. inadmissible, dismissing their claims regarding lease contract nullity and antitrust violations. The court ruled that the appellants failed to demonstrate when or where these specific legal arguments were previously raised during the trial proceedings. Consequently, the new issues were deemed inadmissible because they fall outside the scope of the original subject matter decided by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise new legal issues not previously argued before the lower courts, as the supreme court's jurisdiction is limited to reviewing the regularity of the process and the application of law to facts already established.

Parole chiave

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new issues preclusion theme decidendum inadmissible appeal art 380 bis 1 cpc subject matter limitation concedente di leasing contratto di locazione canone del diritto di superficie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
6 e 7) di pagamento dei canoni alla luce dell’art. 360 numero 3) comma 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 agosto 2018, n. 20694
Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass.
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430
20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass.
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675
15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); -infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr.
Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319
Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass.
Cass. 9 luglio 2013, n. 17041
25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass.
Cass. 30 marzo 2007, n. 7981
Cass. 26 marzo 2012, n. 4787
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26685/2020R.G. proposto da Immobiliare Sian s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Morandini Stefano e Saetti Annamaria, tutti rappresentat i e difesi dall’av v. Biagio Riccio , con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Cardito (NA), via C. Battisti, 24 -ricorrenti - contro Unicredit Leasing s.p.a., rappresentata dalla doValues.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’avv. Giancarlo Cavatello, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Marianna Dionigi, 43 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1692 /20 20 , depositata il 7 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto:leasing RILEVATO CHE: - la Immobiliare Sian s.r.l. , Stefano Morandini e Annamaria Saetti propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Milano , depositat a il 7 luglio 2020 , di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande di accertamento della nullità del contratto di leasing concluso dalla società con la Locat s.p.a. (ora, Unicredit Leasing s.p.a.) per «riduttiva»valutazione del valore dell’immobile oggetto del contratto, per la sua natura usuraria e per la vessatorietà della clausola avente a oggetto il diritto di recesso del conduttore nel contratto di locazione successivamente stipulato con la Unicredit Real Estate , di condanna della concedente al risarcimento dei dannie di declaratoria di inefficacia della fideiussioni rilasciate da Stefano Morandini e Annamaria Saetti e , in accoglimento della domanda riconvenzionale della concedente, aveva condannato gli odierni ricorrenti al pagamento della somma di euro 116.885,22, per canoni scaduti e non pagati, oltre interessi di mora; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che non sussisteva la dedotta nullità contrattuale, prospettata sul fondamento sia dell’usurarietà del tasso di interesse applicato, sia del ricorso al criterio dell’ammortamento alla francese, sia dell’usurarietà del tasso moratorio, che non vi erano i presupposti della allegata violazione del divieto di patto commissorio e che il recesso dal contratto di locazione operato dalla Unicredit Real Estate non costituiva una condotta violativadell’obbligo di buona fede; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; -resiste con controricorso la Unicredit Leasing s.p.a.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - il primo motivo è così indicato nella relativa rubrica: « Intervenuta restituzione del bene. Cessata materia del contendere. Diritto di parte ricorrente a non pagare alcunché. Rigetto della domanda riconvenzionale, Violazione e falsa applicazione della relativa clausola contrattuale (artt. 6 e 7) di pagamento dei canoni alla luce dell’art. 360 numero 3) comma 1 c.p.c. Vigenza della nuova legge sul leasing»; -con tale censura si evidenzia che, essendo intervenut o nelle more il rilascio dell’immobile oggetto del contratto di leasing, occorrerebbe attendere l’esito della sua vendita o della sua allocazione sul mercato prima di procedere alla determinazione del credito vantato dalla concedente, non potendosi riconoscere a quest’ultima, alla luce della sopravvenuta normativa in tema di leasing, sia il diritto alla restituzione dell’immobile, sia il diritto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati; -la rubrica del secondo motivo recita:

« Fideiussioni nulle alla luce dei provvedimenti della Banca di Italia del 1994 e del 2005 che reputano le intese ABI lesive dell’art. 2 comma 3 lettera a) della legge 287/1990. Sua violazione e falsa applicazione a mente dell’art. 360 comma 1 n. 3»; - la rubrica del terzo motivo è così formulata: « La nullità totale, di protezione, del contratto fideiussorio», quale conseguenza della violazione della disciplina antitrust; - la rubrica dell’ultimo motivo è così indicata: « La nullità parziale del contratto fideiussorio», quale conseguenza alternativa alla nullità totale della violazione della predetta disciplina; - i motiv i sono esaminabili congiuntamente e sono, anche indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla ritualità della prospettazione delle censur e , in relazione all’assenza di una esplicita indicazione de i paradigm i normativ i da prendere in esame , inammissibili; -infatti, le doglianz e invest ono , apparentemente, con il primo motivo la questione del cumulo del diritto alla restituzione dell’immobile concesso in leasing a seguito della risoluzione anticipata del contratto e del diritto alla corresponsione delle rate scadute sino a quel momento e della relativa liceità della relativa penale contrattuale e, con i motivi residui, la validità delle fideiussionicontestata sotto il profilo della loro contrarietà alla disciplina antitrust per essere frutto di intese restrittive vietateche non risultano essere state trattate dal giudice di appello ; -in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare la loro avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, onde consentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità delle censur e , sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la sua fondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni nuove (cfr.

Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); -infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n . 7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte(così, anche, Cass. 26 marzo 2012, n. 4787); - può aggiungersi che i motivi di ricorso non sono ne anche autosufficienti, non avendo i ricorrent i , proprio in ragione del resto della novità delle question i , indicato dove e quando ess e sia no stat e prospettate nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario sarebbe stato loro onere precipuo indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tal i asserzion i prima di esaminare il merito della suddette question i ( cfr.

Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b