Cassation court allows loan interest claim by ruling financial decrees are normative sources requiring judicial knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower appellate court's rejection of the borrowers' usury claim, ruling that the first-instance judge erred by refusing to examine specific financial decrees. The appellants argued these decrees were necessary to prove interest rates exceeded legal thresholds, while the bank contended they were merely administrative acts exempt from judicial review. The court decided that these decrees constitute general abstract administrative norms and must be known by the judge ex officio under the principle of jura novit curia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.c.; Art. 2 l. 108/1996: Financial decrees fixing interest rate thresholds constitute general abstract administrative norms and are binding sources of law that judges must know ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25253/2020R.G. proposto da Ricco Ciro e Paladino Anna Pina, rappresentatie difesi da ll’ av v. Corrado Riggio,con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Roma, piazzale Jonio, 54 -ricorrenti - contro Barclays Bank Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da gli avv. A lessandro Villani, Loris Bovo, Manuela Caccialanza e Giovanni Damiani, con domicilio eletto presso lostudio di quest’ultimo, sito in Roma, via Taurianova, 101 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 915 /2020, depositata il 17 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto:mutuo -usura - decreti emanati ai sensi della l.n. 108/96 -natura - Ciro Ricco e Anna Pina Paladino propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno , depositat a il 17 luglio 2020, di reiezione dell’appello avverso la sentenza del lo c ale Tribunale che aveva respinto laloro domanda di ripetizione di somme indebitamente corrisposte alla Barclays Bank Plc in esecuzione di un contratto di mutuo fondiario; - la Corte di appello ha riferito che gli attori aveva no fondato la domanda di ripetizione sull’assunto dell’applicazione di interessi usurari e che il giudice di primo grado aveva respinto tale domandain ragione della mancata produzione in giudizio dei decreti con cui erano fissate le soglie rilevanti ai fini dell’accertamento della dedotta usura; - ha, quindi, confermato la decisione impugnata ritenendo che fosse onere degli attori dimostrare il superamento di tali soglie mediante la produzione dei relativi decreti, sottratti all’obbligo di conoscenza del giudice in relazione alla loro natura amministrativa e non normativa; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la Barclays Bank Plc; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo i ricorrent i deduc ono l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio , in relazione alla mancata considerazione dell’avvenuto deposito in giudizio dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di fissazione dei tassi soglia, in allegato alla consulenza tecnica di parte; -con il secondo motivo deducono la violazione ed errata applicazione dell’art. 113cod. proc. civ. , per aver la sentenza impugnata ritenuto che tali decreti presentassero natura amministrativa e non amministrativa e, in quanto tali, fossero sottratti all’obbligo di conoscenza del giudice; - va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente sul fondamento del passaggio in giudicato dellastatuizione del giudice di appello avente a oggetto il mancato adempimento di parte attrice all’onere probatorio, sulla stessa gravante, di dimostrare i fatti costitutivi dell’usura; -in proposito, dall’esame della sentenza impugnata sembra evincersi che il mancato assolvimento di tale onere probatorio è fatto discendere dalla omessa produzione in giudizio dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di fissazione delle soglie rilevanti ai fini dell’accertamento dell’usura e che tale argomentazione costituisce l’unica ratiodella decisione; - ne consegue che , diversamente da quanto allegato, non sono configurabili altre rationes decidendi , asseritamente non aggredite in questa sede, per cui non ricorre il dedotto profilo di inammissibilità dell’impugnazione; - ciò posto, il secondo motivo di ricorso può essere esaminato per primo, in applicazione del criterio della ragione più liquida,che, come è noto, consente di decidere lacausa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass.9gennaio 2019, n. 363); -il motivo è fondato re va pertanto accolto ; -in tema di usura, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio(così, Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; successivamente vedi anche Cass. 15 maggio 2023, n. 13144); - con tali pronunce è stat a , dunque, affermata , con esaustiva e condivisibile motivazione, il valore di fonte normativa di tali decret i , ponendo, in tal modo, fine all’incertezza originata dal precedente , invocato dalla controricorrente, rappresentato da Cass. 3 Maggio 2020, n. 8883, la quale, pur affermando l’insussistenza dell’onere della parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre dei relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse « tenuto a conoscere in via autonoma»del loro contenuto; - può, sul punto, precisarsi che il fatto, evidenziato in tale ultima pronuncia, che tali decreti non hanno forza di legg e (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell’ordine legislativo preesistente) e costituiscono att i formalmente amministrativ i , non esclude di per s é che gli stessi presentinoun valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all’operatività del principio jura novit curia; -da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle partiai sensi dell’art. 113 cod. p roc . civ.; - la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del riferito principio, negando sia la natura di fonte normativ a dei decreti in oggetto, sia, conseguentemente, l’applicazionedel principio jura novit curia; -all’accoglimento del motivo di ricorso segue l’assorbimento del primo motivo di ricorso, in quanto relativo a questione dipendente; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa co