Court dismisses appeal and remands case due to impossibility of public hearing on July 30, 2024.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Pretelli against the Ancona Court of Appeal's 2017 judgment. The lower court had rejected the plaintiff's claim for damages regarding the loss of his social share, ruling that such loss was an indirect effect on the company's assets rather than a direct tort. Consequently, the Supreme Court ordered the case to be remanded to a new hearing date because it was objectively impossible to conduct the public session on the scheduled day.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2395 c.c.; Art. 2043 c.c.: When a court of appeal rejects a claim for damages based on the distinction between direct and indirect effects on social assets, the case must be remanded if the scheduled public hearing cannot be held.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3116 R.G.anno 2019 proposto da: Pretelli Fabrizio Mauro, rappresentatoe difeso dall’avvocato Renato Clarizia, presso cui è domiciliato, unitamente all’avvocato Giuseppe Fattori; ricorrente contro Rosati Marco, Rosati Massimo, Demeli Giovanni e Ippoliti Giorgio, rappresentatie difesi dall’avvocato Graziella Rapisarda ; controricorrenti nonché contro Vagnoni Giuliana, Rosati Loretta, Salisiccia Sergio, Giommi Marco, Zucchi Luciano e Zucchi Andrea; intimati avverso la sentenza n. 1853/2017 depositatail 14 dicembre 2017 del la Corte di appello di Ancona.
Sez. I–RG 3116/2019 udienza pubblica18.6.2024 Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTE OSSERVA1. ― Fabrizio Mauro Pretelli ha convenuto avanti al Tribunale di Pesaro Loretta, Marco e Massimo Rosati, Giovanni Demeli , Giorgio Ippoliti, Giuliana Vagnoni, Sergio Salisiccia, Marco Giommi, Andrea e Luciano Zucchi, onde sentir dichiarare la loro responsabilità per il dissesto finanziario della societàIDM s.r.l., di cui era socio, oltre che la condannadei medesimi al risarcimento del danno quantificato , per la sola sorte capitale, in lire2.031.000.000.
Nella resistenza dei convenuti (che hanno proposto domande riconvenzionali che più non rilevanonella presente sede)il Tribunale ha respinto le domande attrici. 2. ― La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 dicembre 2017, ha disatteso il gravame proposto da Pretell i. Ha rilevato, in sintesi, e per quelche qui conta: che la domanda risarcitoria risultava fondata sull’art. 2395 c.c. e in via subordinata sull’art. 2043 c.c.; che, a prescindere dalla qualificazione della pretesa operata dall’attore, la domanda di risarcimento del danno riguardava ladiminuzione di valore dellaquota sociale dallo stesso posseduta; che tale danno non rientrava nel campo di applicazio ne del cit. art. 2395 c.c., rappresentando un effetto mediato e indiretto del danno da questi arrecato al patrimonio sociale; che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale e latutela del medesimorientravano nella disponibilità esclusiva della società; che era irrilevante lo stato di liquidazione della società al momento della proposizione dell’azione in quanto, anche a voler seguire il ragionamento dell’attore, secondo cui gli atti di mala gestio compiuti dai liquidatori dopo la messa in liquidazione della societàintegrerebbero dei danni diretti al diritto del socio alla liquidazione della sua quota, gli atti in questione erano stati imputati agli amministratori, e non ai Sez.
I–RG 3116/2019 udienza pubblica18.6.2024 liquidatori, che non erano stati nemmeno evocati in giudizio; che era infondato il motivo di gravame con cui si era lamentato il mancato accoglimento delle domande proposte sulla base della norma di cui all’art. 2043 c.c.; che, infatti, la responsabilità di cui all’art. 2395 c.c. configurava un’ipotesi specifica di responsabilità aquiliana; che, peraltro, i fatti dedotti a fondamento della responsabilità degli amministratori non potevano considerarsi estranei alla gestione sociale; che mancava , pertanto, il presupposto di fatto prospet tat o dall’appellante ― appunto l’estraneità dell’attività degli amministratori allagestione sociale ― att o a fondare, in tesi, la responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.. 3.
― Avverso la sentenza della Corte marchigiana ricorre per cassazione, con quattro motivi, Pretelli. Resistono con controricorso Marco e Massimo Rosati, Giovanni Demelie Giorgio Ippoliti . La causa, avviata allatrattazio ne camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 16049 del 7 giugno 2023. 4. ― Essendosi determinata l’oggettiva impossibilità di trattare la causa in pubblica udienza nella data odierna, deve disporsi rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza da fissarsi. Così deciso in Rom