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Ordinanza — n. 21245/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to inadmissible re-evaluation of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21245/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the bankruptcy company's appeal against a lower court's confirmation of its insolvency. The appellant argued that the appellate court erred in valuing labor claims and failed to prove notification to the prosecutor, but the court found these arguments inadmissible or unfounded. The decision rests on the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate factual assessments made by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 15, 16 l. fall.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the lower court when reviewing for violation of law.

Parole chiave

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bankruptcy declaration insolvency proceedings labor claims valuation factual re-evaluation inadmissible appeal notification nullity Cassation review compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 15, 16 l. fall.
fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato le sue valutazioni in ordine alla sussistenza della insolvenza e del requisito di procedibilità di cui all’art. 15, u.c., l.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017
Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8313-2019 r.g. propostoda: CAPITOLIUM TECH srl, in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. Filippo Polidoro, (cod. fisc. 04510481007 ), rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Paolo Borroni, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8 , presso lo studio deldifensore. - ricorrente - contro -FALLIMENTO CAPITOLIUM TECH srl i n persona del legale rappresentante pro tempore -Caus Viorel, Vincenzo Botta, Procura della repubblica presso il Tribunale di Novara. - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 8.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/7/2024 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione la Corte di Appello diRoma ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art . 18 l. fall. da parte di CAPITOLIUM TECH s.r.l.nei confronti del FALLIMENTO CAPITOLIUM TECH s.r.l., avverso la sentenza emessa in data 4.4.2018 dal Tribunale di Roma, dichiarativa del suo fallimento. La corte del merito ha ritenuto che, in ordine allo stato di insolvenza, il “perdurante inadempimento delle obbligazioni da crediti di lavoro per importo superiore a euro 400.000 evidenziato dal tribunale” non era stato confutato nel reclamo e che “l’asserita continuità aziendale” era statasmentita “dalle stesse dichiarazioni, richiamate nella comparsa di costituzione del Fallimento, rese dall’amministratore della società il 23.4.2018”; ha inoltre osservato che l’amministratore “aveva affermato la non operatività della società, l’assenza di seguito ai contratti di appalto che erano stati conclusi con alcuni committenti”, così risultando priva di rilevanza “la rateizzazione dei debiti portati dalle cartelle esattoriali”.

2. La sentenza, pubblicata il 8.2.2019, è stata impugnata da CAPITOLIUM TECH s.r.l.con ricorso per cassazione, affidato a due motivi . Il FALLIMENTO CAPITOLIUM TECH s . r.l ., Caus Viorel, Vincenzo Botta e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, intimati, non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.160 e 161 c.p.c., sul rilievo che la mancata prova del perfezionamento della notifica dell’atto di reclamo al P.M., già parte istante nel giudizio prefallimentare, avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata.1.1 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, ancheal di là del fondo della doglianza articolata da parte della ricorrente (che peraltro articola la censura in modo irrimediabilmente generico), la costituzione nel giudizio di reclamo della Procura generale presso la Corte di appello, come peraltro emerge pacificamente già dalla lettura del provvedimento impugnato, ha comunque sanato ogni eventuale ipotizzato profilo di nullità della vocatio in iusdella parte pubblica.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 15 e 16 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato le sue valutazioni in ordine alla sussistenza della insolvenza e del requisito di procedibilità di cui all’art. 15, u.c., l. fall., in quanto sarebbe stato erroneo l’apprezzamento di euro 400.000 quale debitoria dei crediti di lavoro. 2.1 La doglianza, così formulata, è all’evidenza inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si vorrebbe far ripetere a questa Corte di legittimità un diverso e più favorevole apprezzamento della quaestio facti, scrutinio,come noto, inibito al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;

Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma