Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Amato, did not act within the timeframe, while the opposing party and the Public Prosecutor argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant code of civil procedure, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7728/2024 R.G. proposto da : PAMINT MIRELA DANIELA, rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO ANTONINO (MTANNN70R02C351Y) -ricorrente- contro CARUSO CARMELINA, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BARLETTA CALDARERA GIUSEPPE (BRLGPP71D09C351B) -controricorrente- nonchè contro PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PAUN MARIAN -intimati- avverso la SENTENZA n. 79/2024 pronunciata dalla CORTE D'APPELLO di CATANIA2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis