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Ordinanza — n. 21169/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest in incidental appeal outcome affecting liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21169/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Bank of Credit and Cooperatives of Naples' appeal against a second-instance judgment ordering joint liability. The bank argued it lacked standing to appeal because its liability depended on the outcome of the main appeal, which had already been decided. The court rejected this, ruling that the main appeal's result inherently altered the interest landscape, thereby granting the bank standing to challenge the new joint liability order.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.c.; The incidental appellant acquires standing to appeal when the main appeal's outcome modifies the interest structure established by the first-instance judgment, rendering the incidental liability contingent upon the main appeal's resolution.

Parole chiave

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incidental appeal standing interest in litigation joint liability main appeal outcome civil procedure nullity falsificazione di monete inchiesta per falsità atti banca cooperativa

Disposizioni normative citate

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Art. 334 c.p.c.
Reputa per vero che l'impugnata decisione si esponga ad un duplice rilievo di nullità, da un lato, per violazione dell'art. 334 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrentedel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
art. 334 cod. proc. civ
Reputa per vero che l'impugnata decisione si esponga ad un duplice rilievo di nullità, da un lato, per violazione dell'art. 334 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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8486/2024
Giova rimarcare inizialmente che, anche alla luce del rinnovato consenso prestatovi ancora da ultimo dalle Sezioni Unite con l’arresto8486/2024 sulle orme, peraltro, già di SS.UU.
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Testo completo

O Consigliere ORDINANZA sul ricorso22854/2020 proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Marco Squicquero,rappresentata e difes a dall'avvocato Nicola Rascio -ricorrente - contro THE SWATCH GROUP (ITALIA) SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Francesco Saverio Insabato, rappresentatae difesa dall'avvocato Mario Cozza -controricorrente - nonché contro RG 22854/20BCC Napoli-The Swatch Group Est. Cons. Marulli INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonio Rusinenti -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO diMILANO n. 1236/2020 depositata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza sopra riportata, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, che – in relazione all'avvenuta negoziazione presso una sua sede di due assegni circolari formalmente emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Napoli, ricevuti in pagamento di alcune partite di orologi dalla propria correntista The Swatch Group Italia s.p.a., assegni risultati successivamente falsi –aveva pronunciato la condanna di Intesa San Paolo s.p.a. a tenere indenne la negoziatrice del danno subito per l'addebito delle somme corrispondenti, ha accolto l'appello principale subordinato di Intesa San Paolo, ravvisando nella vicenda il concorso di colpa di Swatch Italia, nonché l'appello incidentale tardivo condizionato di questa ultima, riconoscendo altresì il concorso di colpa anche di BCC Napoli, tenuta perciò in solido con Intesa San Paolo al risarcimento dovuto al netto del concorso di colpa dell'appellante incidentale.

Avverso la pronunciata condanna solidale BCC Napoli ricorre ora a questa Corte con un solo motivo, seguito da memoria, al quale resistono con controricorso Intesa San Paolo e con controricorso e memoria SwatchItalia. RG 22854/20BCC Napoli-The Swatch Group Est. Cons. Marulli RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Va in via preliminare rilevata la tardività della memoria di BCC Napoli essendo stata depositata il 3.7.2024.

3. Con l'unico motivo del proprio ricorso BCC Napoli pone due questioni. Reputa per vero che l'impugnata decisione si esponga ad un duplice rilievo di nullità, da un lato, per violazione dell'art. 334 cod. proc. civ. stante il difetto di interesse dell'impugnante all'accoglimento del proposto gravame incidentale, atteso che costei avrebbe avuto interesse a conseguire la condanna di BCC solo nell'ipotesi in cui fosse stato accolto il primo motivo dell'appello principale di Intesa San Paolo, e se ne fosse di conseguenza esclusa ogni responsabilità, non essendo viceversa riconoscibile nel diverso caso di accoglimento degli altri motivi di gravame, dato che né dal riconoscimento della corresponsabilità della stessa impugnante incidentale né dalla riduzione del quantum sarebbe potuta conseguire la condanna di essa ricorrente; dall'altro, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., posto che il decidente, una volta rigettato il primo motivo dell'appello principale, avrebbe dovuto astenersi dall'esaminare e decidere l'appello incidentale, motivato appunto sul presupposto dell'accoglimento di detto primo motivo.

4. Entrambe le doglianze, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinte, sono infondate e non meritano perciò adesione. Giova rimarcare inizialmente che, anche alla luce del rinnovato consenso prestatovi ancora da ultimo dalle Sezioni Unite con l’arresto8486/2024 sulle orme, peraltro, già di SS.UU. 24627 /2007 , non si ha ragione di dubitare dalla sostanziale stabilità che tuttora assiste il comando secondo cui in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazioneincidentale tardiva deve ritenersi ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, RG 22854/20BCC Napoli-The Swatch Group Est.

Cons. Marulli tutte le volte in cui l'impugnazioneprincipale mette in discussione l'assettodi interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (Cass., Sez. III, 17/04/2024, n. 10477 ; Cass . , Sez. II, 18/05/2023, n. 13707 ; Cass., Sez. III, 5/09/2022 , n. 26139 ) . Ciò è ragione per credere, compulsando la specie in discorso in vista del richiamato comando giuridico, che l’impugnazione principale dispiegata da Intesa motivasse anche l’impugnazione incidentale tardiva di Swatch non solo in ragione del motivo da essa svolto in principalità: essendo volto, infatti, questo,a confutare la regolazione del contenzioso sulla scorta della propria totale soccombenza, dato che era intenzione dell’appellante principale conseguire per suo tramite l’integrale riforma della sentenza impugnata, rigettandosi perciò la domanda di Swatch , dove essa aveva dichiarato in ordine alla vicenda di causa l’esclusiva responsabilità di Intesa, di certo l’impugnazione principale era volta a mettere in discussione l’assetto degli interessi scaturito dalla sentenza di primo grado.

Ma è però pure da credere che anche in ragione del motivo svolto dall’appellante principale in via subordinata si realizzasse questa eventualità, giacché dall’accoglimento di questa seconda contestazione, intesa a riconoscere nell’accadimento dei fatti la corresponsabilità di Swatch, l’assetto degli interessi, risultante dalla sentenza impugnata e registrante la totale soccombenza di Intesa, era destinato, se accolta, ad essere incisoe ad essere messo, perciò, in discussione,come infatti puntualmente verificatosi riconoscendosi appunto la cooperazione colposa della stessa creditrice.

5. Né questa conclusione è resistita dalla contraria considerazione che né dal riconoscimento della corresponsabilità della stessa impugnante incidentale né dalla riduzione del quantum sarebbe potutomaturare il presupposto per pronunciarne la condanna di essa RG 22854/20BCC Napoli-The Swatch Group Est. Cons. Marulli ricorrente. Così ragionando, però, si opera un inaccettabile capovolgimento di fronte, perché si pone al centro della riflessione non già il dato giuridicamente inoppugnabile, si è detto, rappresentato dal fatto che l’impugnazione principale mirasse a mettere in discussione l’assetto degli interessi codificato dalla sentenza impugnata, ma l’interesse dell’impugnante incidentale, il che, impostando correttamente il ragionamento, costituisce un fattore di giudizio secondario, come vorrebbe che invece fosse la ricorrente, un fattore che dipende e che viene ad esistenza per il solo fatto che l’impugnazione principale produca l’effetto di cui si è detto.

E ciò non senza poi aggiungere, – ragionando, ben’inteso, solo in chiave astratta, perché questa Corte non sa come le parti abbiano inteso regolare in concreto i propri interessi – che anche a seguire l’impostazione ricorrente e a scrutinare , quindi, la vicenda dal lato dell’interesse dell’impugnante incidentale, non vi sarebbe, comunque, ragione probabilmente di dubitare della sua ricorrenza nella specie considerando che in caso di accoglimento dell’appello da essa proposto, come in effetti poi avvenuto, al primo debitore (Intesa), già dichiarato tale dalla sentenza di primo grado, se ne sarebbe aggiunto un secondo (BCC), con evidente beneficio – almeno in astratto – per le ragioni di credito fatte valere dall’impugnante.

6. Il ricorso va, quindi, conclusivamente respinto.

7. Le spese possono essere compensate, tenuto conto che il principio di diritto che si è inteso qui applicare è stato fatto oggetto di rinnovato apprezzamento dalle SS.UU. con il citato arresto 8486/2024. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrentedel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 22854/20BCC Napoli-The Swatch Group Est. Cons. Marulli

P.Q.M.

Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell