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Ordinanza — n. 21157/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming late resumption was invalid because personal notice to client mattered more than notice to counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21157/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giovanni Zennari's appeal against a lower court ruling that declared her request to resume a suspended lawsuit untimely. Zennari argued the six-month deadline for resumption should have started from the date she personally received the rejection of her recusal request, rather than the date her lawyers were notified. The court rejected this, holding that procedural incidents like recusal are conducted within an existing relationship where parties are represented by their counsel, making notification to the lawyers the only legally relevant event for calculating time limits.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 4, cod. proc. civ.; Art. 86, cod. proc. civ.: The notification of a ruling on a recusal request to the party's legal representatives constitutes the sole relevant event for calculating the statutory period for resuming a suspended proceeding, as parties are represented by counsel during such incidents.

Parole chiave

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civil procedure resumption recusal request incident notification to counsel statutory time limits suspended litigation legal representation untimely request decadenza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 4, cod. proc. civ.
Art. 86, cod. proc. civ.
Art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Va infatti rilevato che il controricorso, considerato che la notificazione del ricorso è avvenuta in data 22.7.2020, deve reputarsi tempestivo constando dalla RAC allegata al medesimo che detto atto è stato notificato a controparte il 1°.10.2020, nel termine dunque prescritto dall’art. 370, comma 1, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ., l'erroneità dell'impugnata decisione, nonch é con riferimento all'art. 132, comma 2, n.
art. 307 cod. proc. civ
civ., decorso il quale, senza che l’incombente fosse assolto, il processo si sarebbe estinto ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ.
art. 86 cod. proc. civ
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Testo completo

O Consigliere ORDINANZA sul ricorso21607/2020 proposto da: ZENNARI GIOVANNA, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato Giorgio Borsetto -ricorrente - contro PELLERANO GIORGIAe GIOVANNONI UMBERTO, domiciliat i ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato Silvia Bettella -controricorrenti- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 5200/2019 depositata il 19/11/2019. RG 21607/20Zennari-Pellerano Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Venezia, adita da Giovanna Zennari per la riforma dell'ordinanza con la quali il giudice di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del giudizio pendente davanti a séper tardiva riassunzione del medesimo a seguito del rigetto dell'istanza di ricusazione presentata nei suoi confronti dalla Zennari personalmente, ha confermato gli assunti tribunalizi sul rilievo che, comunicata dal giudice della ricusazione ai difensori delle parti la predetta declararatoria in data 17.10.2016, dovevano ritenersi conseguentemente tardive, considerato il termine previsto dall’art.54 cod. proc. civ., sia l'istanza di remissione in istruttoria formalizzata dalla Zennari avanti al primo giudice in data 27.4.2017, sia il ricorso per la riassunzione della causa sospesa depositato sempre dalla Zennari in data 9.5.2017, a nulla in contrario rilevando il fatto che l’ordinanza di rigetto fosse stata comunicata anche alla Zennari il 15.11.2016 «dal momento che se è vero che la predetta aveva presentato personalmente l'istanza di ricusazione, altrettanto certo è che la parte, in giudizio, viene ex lege rappresentata dal suo legale, talché è dalla conoscenza che questi ha dei provvedimenti che decorrono i termini previsti dall'ordinamento: nel caso di specie, quello di sei mesi per la riassunzione».

Per la cassazione di detta sentenza la Zennari si vale di un solo mezzo, avversariamente resistito dagli intimati con controricors o e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Con l'unico motivo del proprio ricorso – da ritenersi scrutinabile ad onta della oggettiva farraginosità della rubrica in ragione del suo contenuto che allega, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e RG 21607/20Zennari-Pellerano Est. Cons. Marulli 3 1708 cod. civ., l'erroneità dell'impugnata decisione, nonch é con riferimento all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. anche la nullità della sentenza per vizio afferente alla sua motivazione – la ricorrente solleva una duplice questione.

Sostiene, per vero , con una prima deduzione , che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal lamentato errore di diritto per aver ritenuto, sulla premessa che l'ordinanza di rigetto della ricusazione era stata comunicata ai difensori delle parti e che, di conseguenza,il termine per la riassunzione di cui all'art. 54, comma 4, cod. proc. civ. decorresse dalla comunicazione a costoro, inconferente il fatto che detto provvedimento, per essere stata l'istanza di ricusazione proposta personalmente dalla parte, fosse stato pure comunicato a detta parte in data tale (15.11.2016), da far sì che il ricorso per riassunzione in data 9.5.2017 dovesse giudicarsi tempestivo.

Parimenti, con una seconda allegazione , argomenta, giusta l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte in margine all'art. 52, comma 3, cod. proc. civ., che nella specie non essendo stato adottato alcun provvedimento di sospensione del giudizio, l'istanza di riassunzione non avrebbe potuto essere per questo rigettata.

3. Tacitate le allegazioni in punto di vizio della motivazione, giacché la decisione impugnata svolge le proprie ragioni in modo esplicito ed in piena coerenza logica, muovendo per evidente assorbenza dalla seconda deduzione, se ne impone ictu oculila palese infondatezza. E' ben vero che per evitare un uso distorto dello strumento processuale della ricusazione, il precetto canonizzato dall'art. 52, comma 3, cod. proc. civ., è da tempo inteso nel senso che la sospensione non discende dalla mera presentazione di istanza di ricusazione, occorrendo che l'istanza medesima sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell'ambito RG 21607/20Zennari-Pellerano Est.

Cons. Marulli delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove il giudice che ne sia investito ne accerti l'inammissibilità, il procedimento può continuare, senza necessità d'impulsi di parte o d'ufficio (Cass., Sez. II, 19/01/2022, n. 1624; Cass., Sez. VI-III, 4/12/2014, n. 25709 ; Cass., Sez. III, 6/12/2011, n. 26267 ); tuttavia, ciò che sfugge al ragionamento ricorrente è che, avendo il giudice a quo ritenuto ammissibile la ricusazione , ed investendo di conseguenza della sua cognizione l'organo superiore competente a deciderla, per ciò stesso il processo era caduto in sospensione, rendendo di conseguenza necessaria la sua riassunzione con ricorso nel termine dell’art. 54, comma 4, cod. proc. civ., decorso il quale, senza che l’incombente fosse assolto, il processo si sarebbe estinto ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ.

Né dall'incombente la Zennari si sarebbe potuta credere sollevata alla stregua dell'indirizzo (Cass., Sez. III, 10/03/2006 , n. 5236 ) che esclude la necessità della riassunzione nell'ipotesi in cui l'istanza di ricusazione, presentata dopo che il giudice a quo abbia disposto il rinvio della causa ad un'udienza successiva, venga rigettata con ordinanza di data anteriore a quella della già fissata udienza di rinvio, non ricorrendo detta ipotesi nel caso di specie, dato che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.9.2016, mentre l'istanza di ricusazione è stata rigettata con ordinanza pronunciata il 12-14.10.2016.

4. Ferma dunque l'intervenuta sospensione del giudizio, va allora esaminata la prima deduzione operata dalla ricorrente che risulta anch’essa infondata. L'assunto difensivo, pur muovendo dall'incontestata premessa in fatto che l'istanza di ricusazione era stata proposta dalla stessa ricorrente, sottoscrivendo di persona il relativo ricorso, non si avvede – allorché su questa premessa argomenta che il termine per la RG 21607/20Zennari-Pellerano Est. Cons. Marulli riassunzione avrebbe dovuto decorrere dalla data in cui il rigetto dell'istanza le era stato comunicato (15.11.2016), sì che di conseguenza non si sarebbe potuta dichiarare intempestiva la riassunzione operata con ricorso in data 9.5.2017 – e , perciò , smarrisce un essenziale passaggio logico rappresentato dal fatto che il procedimento di ricusazione costituisce un incidente processuale che si consuma nell'ambito di un rapporto già costituito tra le parti e nel quale le parti – salvo l'ipotesi , che qui non ricorre , dell'art. 86 cod. proc. civ.

– sono rappresentate in giudizio dai rispettivi difensori. E' dunque del tutto coerente con la natura di esso che, una volta chiusosi l'incidente, il processo riprenda il proprio corso ordinario per mezzo dell'attività che le parti esplicano in esso attraverso i loro difensori; a cui soli va appunto resa la notizia del rigetto della ricusazione, giacché solo essi sono in grado di valutare, disponendo, a rigore, delle necessarie competenze tecniche, quali siano le iniziative da adottare perché il processo, riprendendo il suo svolgimento per mezzo della riassunzione entro il termine semestrale dell’art. 54, comma 4, cod. proc. civ, non si risolva in danno del proprio assistito.

La comunicazione ai difensori delle parti è quindi l’unica comunicazione rilevante ai fini del tempestivo assolvimento dell’onere di riassunzione.Ne consegue, come bene ha osservato la sentenza impugnata, che la comunicazione resa personalmente alla parte, che sta nel giudizio per mezzo dell' ufficio d el difensore tecnico, non ha alcuna va le nza processuale e non ha altra giustificazione pratica se non quella di correlarsi al fatto che nella specie alla proposizione dell’istanza di ricusazione avesse proceduto la parte sottoscrivendo personalmente il relativo ricorso.

5. Dunque, anche in parte qua il ricorso non si mostra meritevole di accoglimento edeve, pertanto , essere rigettato. RG 21607/20Zennari-Pellerano Est. Cons. Marulli 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va infatti rilevato che il controricorso, considerato che la notificazione del ricorso è avvenuta in data 22.7.2020, deve reputarsi tempestivo constando dalla RAC allegata al medesimo che detto atto è stato notificato a controparte il 1°.10.2020, nel termine dunque prescritto dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrentedel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 3 200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di co