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Ordinanza — n. 21029/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Poste Italiane's appeal, finding ordinary mail use constitutes contributory negligence for the forged check loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21029/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Poste Italiane's appeal against a lower court ruling that held the bank liable for a forged check. The bank argued that sending the check via ordinary mail did not break the causal chain of the loss, but the court found otherwise. The court ruled that using ordinary mail for a non-transferable check exposed the sender to excessive risk, establishing contributory negligence that shared responsibility for the loss.

Regesto Legislator

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Art. 1227 cod. civ.; Art. 83 Cod. postale: The voluntary use of ordinary mail to transmit a non-transferable check constitutes an antecedent fault that creates a risk superior to common prudence, thereby establishing contributory negligence and breaking the exclusive causal chain of the loss.

Parole chiave

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contributory negligence ordinary mail transmission non-transferable check causal chain interruption banker's liability postal code regulations risk exposure responsabilità dell'istituto assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 1227 cod. civ.
Art. 83 Cod. postale
e dell'art. 83 Cod. postale non potendo per vero ravvisarsi, come sancito dal decidente, l'insussistenza di un antecedente inidoneo a influire sulla sequenza casuale di cui agli artt.
art. 1223 cod. civ
Marulli far riferimento alla causa prossima di cui all'art. 1223 cod. civ., ove il pagamento errato deriva dalla mancata attività di controllo demandata alla banca negoziatrice».
art. 1227 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 9769/2020
Sentenza n. 9770/2020
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Testo completo

O Consigliere ORDINANZA sul ricorso22946/2020 proposto da: POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Brancadoro che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo Mirabile -ricorrente - contro CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC COOP ARL, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato Maurizio Giorgio Silimbani -controricorrente - nonché contro RG 22946/20Poste Italiane-Cattolica Est. Cons. Marulli UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliat a in Roma, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Caputi che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco Pesenti -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 431/2020 depositata il 28/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1.Poste Italiane si duole, sulla base di un solo motivo di ricorso, della condanna nuovamente pronunciata in suo danno dalla Corte d'Appello di Torino, che, confermando il deliberato di prima istanza, ne ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria nei confronti della Cattolica Assicurazioni soc. coop. –che in ragione di ciò si era vista costretta a rinnovare il pagamento in favore del legittimo creditore – per aver consentito l'incasso, presso una propria dipendenza, da parte di un soggetto non legittimato, di un assegno di traenza, emesso per conto della debitrice da Unione Banche Italiane s.p.a.

–UBI Banca risultato provento di furto. In particolare il giudice del gravame, richiamando precedenti di questa Corte, ha respinto il motivo di appello dedotto da Poste in ordine al concorso di colpa di Cattolica sul presupposto che l'inoltro del titolo al destinatario per mezzo della posta ordinaria avvenuto nella fattispecie, di fronte agli obblighi della banca negoziatrice di controllare la genuinità del titolo e di verificarne la corretta circolazione, non «ha adeguata incidenza nella fase di ricostruzioni della serie causale giuridicamente rilevante ai fini della valutazione della responsabilità della banca negoziatrice e dell'eventuale concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227, I comma, cod. civ., non potendosi risalire all'infinito nell'individuazione della serie causale e dovendosi RG 22946/20Poste Italiane-Cattolica Est.

Cons. Marulli far riferimento alla causa prossima di cui all'art. 1223 cod. civ., ove il pagamento errato deriva dalla mancata attività di controllo demandata alla banca negoziatrice». Al ricorso così proposto, seguito pure da memoria, resistono entrambe le intimate, con controricorso UBI Banca e con controricorso e memoria Cattolica Assicurazioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Con l'unico motivo del proprio ricorso – che non trova preclusione nell'eccezione di giudicato opposta dalla resistente Cattolica sul rilievo che la declaratoria di responsabilità di Poste non era stata fatta oggetto di impugnazione, si che il giudicato formatosi sul punto rendeva inoppugnabile anche l'accertamento in punto di nesso di causalità, giacché si tratta di statuizioniautonome integranti distinti capi della decisione impugnata e suscettibili perciò di separata contestazione –Poste Italiane allega la violazione dell'art. 1227 cod. civ. e dell'art. 83 Cod. postale non potendo per vero ravvisarsi, come sancito dal decidente, l'insussistenza di un antecedente inidoneo a influire sulla sequenza casuale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. nel fatto che l'assegno,oggetto di trafugamento e posto successivamente all'incasso,fosse stato spedito per mezzo della posta ordinaria, tanto più considerando che la ricordata norma del codice postale vieta di includere valori nella corrispondenza ordinaria e raccomandata.

3. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. E' principio da ultimo affermato da SS.UU. 9769/2020 –ma ribadito pure dalla coeva 9770/2020, non massimata –che «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna RG 22946/20Poste Italiane-Cattolica Est. Cons. Marulli previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».

4. Il principio, che nella sua ialina chiarezza non abbisogna di soverchi commenti, rende irrita la pronuncia impugnata e ne determina la doverosa cassazione. La causa, debitamente cassata, perciò,la sentenza ricorsa, va rimessa al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello diTorino, che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Co