Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment in the bankruptcy of PERFIM S.R.L. extinguished. The plaintiff, Banca Monte dei Paschi di Siena, formally withdrew the appeal, which the court accepted as compliant with Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, no further ruling on the merits or litigation costs was necessary, and the proceedings were terminated by decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the cassation proceedings without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12279/2022 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA Viale Anicio Gallo n. 102, presso lo studio dell’avvocato POLESE FABRIZIO (PLSFRZ66A21H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato BIANCHINI MANLIO (BNCMNL61L13L483U) -ricorrente- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA Viale Anicio Gallo n. 102, presso lo studio dell’avvocato POLESE FABRIZIO (PLSFRZ66A21H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato BIANCHINI MANLIO (BNCMNL61L13L483U) -ricorrente- contro PERFIM S.R.L.
IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in Pordenone Via del Maglio, presso lo studio dell’avvocato SANTINI FRANCESCO (SNTFNC69R09D530J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO PERFIM SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.69/2022 depositata il 02/03/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma