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Ordinanza — n. 20851/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit by both parties before judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20851/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation proceedings extinguished following a mutual withdrawal of the appeal by both the appellant and the appellee. The appellant formally renounced the lawsuit on February 29, 2024, and the appellee subsequently adhered to this renunciation. Consequently, the court ruled that the litigation ended without issuing a condemnation for costs under Article 391, paragraph 4, of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.; The withdrawal of the appeal by the appellant, followed by the adherence of the appellee, results in the extinction of the cassation proceedings without the need for a ruling on costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings adherence to renunciation costs allocation Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali ritiro a seguito di transazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.
1 - CC del 23 aprile 20 2 4 controricorrente, non è pronunciatala condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.).
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16427-2017proposto da: SIFIN S.R.L., rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o MAURO BATTISTELLAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO FARMACIA PICCOLOTTI ALBERTO, rappresentatoe difeso da ll’Avvocato NICOLA ARTESE per proc ura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso DECRETO n. 2128/2017 DEL TRIBUNALE DI VASTOdepositatoil 19/ 5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 / 4 /202 4 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che la ricorrente, con atto del 29/2/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la procedura controricorrente, con il medesimo atto, ha aderito alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’ adesione del Ric. 2017n. 1 6427 - Sez. 1 - CC del 23 aprile 20 2 4 controricorrente, non è pronunciatala condanna alle spese (art. 391, comma 4°,c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione C