Italian Court corrects a clerical error in an order regarding attorney fee distribution to a non-statutory lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous order that failed to distribute litigation costs to the client's non-statutory attorney. The appellant argued this omission constituted a material error under civil procedure law, despite the court having decided in his favor. The court agreed that the failure to execute the mandatory instruction to pay the lawyer was a mere clerical mistake warranting correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 et seq. of the Code of Civil Procedure; A material error consisting in the omission to execute a mandatory instruction to pay a non-statutory attorney constitutes a correctable clerical mistake under Art. 287 et seq. of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
GARRI Consigliere ORDINANZA sul ricorso19718/2023 proposto da: BERTUCCI MANLIO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Enrico Iannotta che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro EXEN SRL -intimata - avverso l ’ ordinanza d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26788/2023 depositata il 19/09/2023; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 26/06/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE RG 19718/23Bertucci Manlio-Exen Est. Cons. Marulli 1.Con il ricorso in atti Manlio Bertucci chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell'atto di disporre la condanna alle spese della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del proprio procuratore antistatatario.
Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene l'istante avesse formulato espressa richiesta che, in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore del proprio procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorché essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.
3. Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza.
4. Nulla spese.
P.Q.M.
Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 2865/2018 di questaCorte e dispone: che al rigo 11 della pagina 7 dopo la parola "legge" e prima del segno di interpunzione "." si RG 19718/23Bertucci Manlio-Exen Est. Cons. Marulli inseriscano le parole "da liquidarsi in favore dell'avv. Enrico Iannotta dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.". Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I