Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, Cerved Credit Management, did not act within this timeframe, while the respondent, Fincefi, argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24934/2021 R.G. proposto da : CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAVONE SIMONA (PVNSMN71D63C351P) -ricorrente- contro FALLIMENTO FINCEFI SRL, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA UMBERTO I N. 184, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO ROSSELLA (PPPRSL63T55C351V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO FINCEFI S.R.L. -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA i n n .5802/2021 depositatoil 29/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori