Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bianchi Gianluca, challenged a lower court decree regarding the Italian Red Cross, while the opposing party argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for case termination constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2655/2024 R.G. proposto da : BIANCHI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVIDEO, 21, presso lo studio dell’avvocato ALFONSI PAOLO (LFNPLA56M24H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA CORTE FERDINANDO (DLLFDN55R28F839M) -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA in n .8639/2019 depositat o il 21/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.850,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debit