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Ordinanza — n. 20741/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses opposition to enforceable decree, allowing antitrust nullity claim to separate specialized tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20741/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the opposition to a default judgment while remitting the antitrust nullity claim to a specialized tribunal. China Antonio and China Michele argued their guarantee was void due to antitrust violations, but the lower court incorrectly merged the procedural issues. The Court ruled that the jurisdictional question regarding the antitrust claim must be separated from the enforcement opposition, which remains with the original court.

Regesto Legislator

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Art. 645 c.p.c.; Art. 2 l. n. 287 del 1990: In proceedings opposing a default judgment, the court must separate a reconventional claim for antitrust nullity from the opposition, remitting the former to the specialized business tribunal while retaining jurisdiction over the opposition.

Parole chiave

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default judgment opposition antitrust nullity claim jurisdiction separation specialized business tribunal reconventional claim Art. 645 c.p.c. L. 287/1990 caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 645 c.p.c.
Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha già affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c.
Art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
Gli opponenti hanno dedotto la nullità della fideiussione,in quanto redatta su modello ABI non conforme e come nulla per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, siccome previsto dall’art. 2, comma 2, lett.
art. 380 ter c.p
Entrambe le partihanno depositato memorie ex art. 380 ter c.p.c.
artt. 645 c.p
Con ilsecondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 645 c.p.c.
art. 645 c.p
Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha già affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022
anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022).
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso R.G.N. 2 1020 /202 2 promosso da AMCO –Asset Management Company s.p.a. (già “Società per la Gestione di Attività –S.G.A. s.p.a.”), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce per il tramite del patrimonio destinato Gruppo Vicenza, elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario 8, presso lo studio dell’avv. Emiliano Scarantino, rappresentatae difesa dall’ a vv. Tito Monterosso , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro China Antonioe China Michele, elettivamente domiciliati in Roma, via Lago di Lesina 26, rappresentati e difesi dall’avv.

Giuseppe Panepinto, che li rappresenta e difendein virtù di procura speciale in atti; resistenti per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 506/2022,pubblicata l’08 / 07 /20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere Eleonora Reggiani;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, depositate in data 11/01/2023, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO China Michele e China Antonio hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 84 del 2020, ad essi notificato, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in forza del quale era stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della società China Alluminio s.r.l. in liquidazione, già dichiarata fallita, il pagamento della somma di € 89.210,10, quale saldo debitore del c/c n. 225777, intrattenuto dalla società fallitacon la Filiale di Caltanissetta della Banca Nuova s.p.a., nonché della somma ulteriore somma di € 184.851,02, per saldo debitore del c/anticipi n. 229408, intrattenuto dalla medesima società con la predetta banca.

Gli opponenti hanno dedotto la nullità della fideiussione,in quanto redatta su modello ABI non conforme e come nulla per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, siccome previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a) , della l. n. 287del 1990. In subordine gli opponenti hanno formulato ulteriori eccezioni , deducendo, poi, China Antonio la propria qualifica di consumatore. Gli opponenti hanno concluso, chiedendo dichiararsi la nullità della fideiussione da loro sottoscritta il 27/4/2014 in favore della Banca Nuova s.p.a. e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituita in giudizio la società Asset Management Company S.p.A., (di seguito AMCO),che ha in primo luogo eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito in ordine sia all’accertamento dell’intesa anti-concorrenziale che della declaratoria di nullità della fideiussione exart. 2 l. 287 del 19 90. Nel merito l’AMCO ha contestato gli assunti difensivi degli attori opponenti. Nel corso del giudizio è stata rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, assunta la causa in decisione, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente la Sezione Specializzata in materia di i mpresa di Napoli , revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo.Avverso tale statuizione, la AMCO ha proposto regolamento di competenza, affidato a duemotivi.

China Michele e China Antonio hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renziis, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Entrambe le partihanno depositato memorie ex art. 380 ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorsoè dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, per avere il Tribunale dichiarato la propria incompetenza sull’intero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 592/2020, mentre, invece, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza solo in merito alla domanda di nullità della fideiussione per presunta violazione della l. n. 287del 2020. Con ilsecondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 645 c.p.c. e 40 c.p.c., per avere il Tribunale di Caltanissetta ritenuto che la propria incompetenza a decidere le cause concernenti la nullità della fideiussione per condotta anticoncorrenziale comportasse la caducazione del titolo monitorio, senza tenere conto che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo appartenevaalla competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario che lo aveva emesso, non modificabile neppure per ragioni di connessione.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la stessa connessione tra loro esistente, e risultano fondati. Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha già affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni asseritamente contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale -il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione aldecreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022).

3. Il Tribunale adito , dunque , avrebbe dovuto separare le cause e rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale , volta all’accertamento della nullità del contratto di fideiussione per violazione della l. n. 287 del 1990,al Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa, ferma restando la possibilità di fare eventuale applicazione delle disposizioni concernenti la sospensione dei processi. 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza n. 506/2022 del Tribunale di Caltanissetta, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 84 /2020, dichiara ndo la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa in ordine all’intero giudizio R.G. n. 592/2020, dovendo, invece,essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresain ordine alla sola domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 l. n. 287del 2020. 5.Le parti devono essere rimesse dinanzi ai detti T ribunali anche per le spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza n. 506/2022 del Tribunale di Caltanissettanella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 84/2020, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa in ordine all’intero giudizio R.G. n. 592/2020; dichiara la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di imprese in ordine alla sola domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 l. n. 287 del 2020, spettando per il resto la competenza a conoscere della causa R.G. n. 592/2020 a l Tribunale di Caltanissetta; rimette le parti davanti ai suddetti tribunali anche per le spese del regolamento. Così