Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; incidental appeal absorbed; litigation costs allocated between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the main appeal. The defendant's conditional incidental appeal was consequently absorbed, and the Court allocated litigation costs between the parties given the case's complexity. The decision explicitly excluded the application of the uniform contribution refund rule because the losing party voluntarily withdrew before the judgment became final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of the main cassation appeal extinguishes the proceedings and absorbs any conditional incidental appeal, thereby precluding the application of the rule requiring the losing party to refund the uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18703/2022 R.G. proposto da : PIERANI PIETRO, rappresentato e difeso da ll’avvocato BARILA' ENZO LINO (BRLNLN63D03F205C) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente principale - contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI (FRLLGU51C12A509J) e rappresentat a e difes a dagli avvocati GALLONETTO SABRINA (GLLSRN69A49A952U), SANTAGOSTINO ANNALISA (SNTNLS68A44F205E) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1838/2022depositata il 27/05/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE;
RILEVATO CHE 1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1838/2022, pubblicata il 27 maggio 2022, notificata in data 1° giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3510/2020, ha respinto le domande di accertamento negativo e di condanna al pagamento proposte da Pietro Pierani (ditta individuale) nei confronti della Regione Lombardia, inerenti la restituzione parziale degli aiuti PAC relativi al 2015 e al 2016, per l’importo di Euro 10.516,92;
2. Avverso questa sentenza Pietro Pierani ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione Lombardia, che ha proposto ricorso incidentale condizionato;
3. Il ricorrente ha depositato tramite PCT, il 2-4-2024, atto di rinuncia al ricorso principale, dando atto che, nelle more del giudizio, sono intervenute le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn.31730/2023 e 31738/2023 e che le suddette pronunce riguardano fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio; la Regione Lombardia, con atto depositato tramite PCT il 12-4-2024, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e assorbito il ricorso incidentale condizionato; RITENUTO CHE 1. La rituale rinuncia al ricorso principale di Pietro Pierani produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, considerata la complessità delle questioni oggetto del contendere, nonché considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto anteriormente alle citate pronunce delle Sezioni Unite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma