Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20734/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as plaintiff withdrew; incidental appeal absorbed; costs shared due to case complexity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20734/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff withdrew their main appeal, causing the incidental appeal to be absorbed. The plaintiff had previously withdrawn the appeal after new Supreme Court rulings on similar issues intervened, while the defendant requested the entire proceedings be terminated. The Court ruled that the procedural extinction of the case precluded the application of specific cost-sharing rules, resulting in a shared allocation of litigation expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; The withdrawal of the main cassation appeal extinguishes the proceedings, absorbing any conditional incidental appeal and excluding the application of special cost-sharing provisions for non-victorious appellants.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings incidental appeal absorption of claims litigation costs sharing cassation procedure conditional incidental appeal restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
La rituale rinuncia al ricorso principale produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31730/2023
Cass. n. 31738/2023
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18705/2022 R.G. proposto da : SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI CODEGA MICHELE E SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BARILA' ENZO LINO (BRLNLN63D03F205C) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente principale - contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI (FRLLGU51C12A509J), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTAGOSTINO ANNALISA (SNTNLS68A44F205E), GALLONETTO SABRINA (GLLSRN69A49A952U)per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1891/2022depositata il 01/06/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

RILEVATO CHE 1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1891/2022, pubblicata in data 1° giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2400/2020, ha respinto le domande di accertamento negativo e di condanna al pagamento proposte dalla Società Agricola F.lli Codega Michele e Sergio nei confronti della Regione Lombardia, inerenti la restituzione parziale degli aiuti PAC relativi al 2015 e al 2016, per l’importo di Euro 47.144,01.

2. Avverso questa sentenza la Società Agricola F.lli Codega Michele e Sergio ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione Lombardia, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

3. La ricorrente ha depositato in data 2-4-2024 atto di rinuncia al ricorso principale, dando atto che, nelle more del giudizio, sono intervenute le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn.31730/2023 e 31738/2023 e che le suddette pronunce riguardano fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio; la Regione Lombardia, con atto depositato il 12-4-2024, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e assorbito il ricorso incidentale condizionato; RITENUTO CHE 1. La rituale rinuncia al ricorso principale produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, considerata la complessità delle questioni oggetto del contendere, nonché considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto anteriormente alle citate pronunce delle Sezioni Unite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nel