Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Castello Ss Agricola, challenged a decree from the Vicenza bankruptcy court against Cedi Sisa Centro Nord Spa but remained silent after the proposal for judgment was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24410/2021 R.G. proposto da : CASTELLO SS SOC AGRICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA (DPRNCL57S02H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FARINON CORRADO (FRNCRD72E18L840Q), DAL CERO SERGIO (DLCSRG39B19F508A), DAL CERO STEFANIA (DLCSFN66E54L781R) -ricorrente- contro FALLIMENTO CEDI SISA CENTRO NORD SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato CASA FEDERICO (CSAFRC67T07L157V) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VICENZA i n n .4900/2020 depositatoil 24/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d