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Ordinanza — n. 20688/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding contract nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20688/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments failed to specifically address the reasoning of the lower court's decision. The appellants challenged the dismissal of their opposition to a money order, citing issues regarding the lack of a current account contract and antitrust violations in the guarantee. The court rejected these claims as they merely repeated the first-instance arguments without engaging with the appellate court's specific justification.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation by merely restating the grounds of the first-instance judgment without confronting the reasoning of the appellate court.

Parole chiave

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lack of specific argumentation inadmissible appeal contract nullity antitrust guarantee appellate review mancata attuazione degli accordi illeciti concorrenza e aiuti di Stato divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 cod. civ.
Il secondo motivo di ricorso –con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.
Art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287
Il secondo motivo di ricorso –con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dovuti al mutuatario, nonché le spese, imposte ed altri oneri (art. 13): il c/c n.
art. 2697 cod. civ
Il secondo motivo di ricorso –con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 18/02/2010, n. 3947
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Testo completo

GARRI Consigliere ORDINANZA sul ricorso32439/2020 proposto da: LA FATTORIA DEL SOLE SRL SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONEe FERRERO GIAMPAOLO, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato Fabio Blasi rappresentati e difesi dall'avvocato AndreaArgenta -ricorrenti - contro UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, FABARO MARIA, FERRERO ROBERTO - intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 965/2020 depositata il 1/10/2020 ; RG 32439/20La Fattoria del Sole-UBI Banca Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 26/06/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame proposto da La Fattoria del Sole s.r.l. –società agricola in liquidazione, nonché da Giampaolo Ferrero – la prima in veste di debitore principale, il secondo in quello di fideiussore della prima – avverso il rigetto in primo grado dell'opposizione dai medesimi proposta al decreto ingiuntivo ottenuto da Banca Regionale Europea s.p.a. – in seguito Unione di Banche Italiane s.p.a. – a fronte delle passività emerse a carico degli ingiunti in relazione ai pregressi rapporti intercorsi con l'istituto ingiungente.

La Corte d'Appello ha motivato il proprio deliberato, considerando: quanto alla denunciata nullità del contratto di finanziamento per la mancata indicazione dell'ISC che «l'ISC è un indicatore non un tasso, non costituisce un tasso di interesse o uno specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di riconoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Dal momento che l'ISC è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non integra alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi una clausola o condizione al pari, ad esempio, del tasso di interesse, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.

Deve quindi concludersi che la mancata indicazione del ISC del contratto di finanziamento in esame [...], non determina la nullità del negozio»; quanto alla mancata produzione del contratto di conto corrente, che «è agevole osservare, come correttamente rilevato dalla banca, che il credito della stessa fatto valere discende dal contratto di finanziamento che è stato RG 32439/20La Fattoria del Sole-UBI Banca Est. Cons. Marulli regolarmente prodotto e nel quale sono indicati – tra l'alto – il finanziamento concesso (art. 1), la sua durata (art. 4), gli interessi corrispettivi (art 8) e moratori (art.

6) dovuti al mutuatario, nonché le spese, imposte ed altri oneri (art. 13): il c/c n. 282 funge solo da conto di appoggio all'apertura di credito mediante la quale il finanziamento è stato concesso. D'altronde dal ricorso monitorio si evince chiaramente che il fondamento giuridico della pretesa della banca e il finanziamento concesso mediante l'apertura di credito»; e, quanto alla denunciata nullità della fideiussione per essere stata essa resa in adesione al modello contrattuale sanzionato da Banca d'Italia con provvedimento 55 del 2.5.2005, che «nella specie il tribunale, con statuizione che non ha formato oggetto di censura in appello, ha stabilito che la garanzia oggetto di causa costituisce un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione [...].

La nullità, per violazione della normativa anticoncorrenziale, delle clausole contenute in un determinato modulo contrattuale non è automaticamente estendibile alle analoghe clausole contenute in un contratto di altro tipo, quantunque anch'esso rientrante nel genus dei contratti di garanzia. La nullità delle clausole contenute nello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus non comporta quindi, di per sé, altresì la nullità delle analoghe clausole contenute nel contratto autonomo di garanzia fatto valere in questa sede». Per la cassazione di detta sentenza gli odierni ricorrenti sì valgono i tre motivi di ricorso seguiti da memoria.

Non ha svolto attività difensiva la banca intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 117 TUB e dell'art 1418, comma 1, cod.civ. perché il decidente d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata indicazione dell'ISC o del TAEG del finanziamento non RG 32439/20La Fattoria del Sole-UBI Banca Est. Cons. Marulli comporti alcuna invalidità contrattuale, quantunque, alla stregua delle determinazioni adottate dalla Banca d'Italia, debba credersi che esso, in quanto rientrante tra le condizioni economiche obbligatoriamente indicate nel foglio informativo, debba essere riprodotto anche nel contratto, costituendo parte del contenuto minimo del contratto etero imposto da Banca d'Italia –è inammissibile a mente dell'art. 360-bis, numero 1, cod. proc. civ., giacche il decidente d'appello, nel rigettare il corrispondente motivo di gravame con la motivazione di cui si è dato conto nella pregressa narrativa di fatto, si è esattamente uniformato allo stabile indirizzo enunciato a più riprese sul punto da questa Corte di seguito a Cass. 39169/2021– e da ultimo richiamato anche da SS.UU. 15130/2024 –, rispetto al quale le ragioni di doglianza esternate nel motivo non incarnano argomenti nuovi e diversi in grado di giustificarne un ripensamento.

E' perciò appena il caso di ricordare che «l'indicesintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo unindicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni,la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima»(Cass., Sez.

I, 14/02/2023, n. 4597).

3. Il secondo motivo di ricorso –con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e del principio dell'onere della prova perché il decidente d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata produzione del contratto di conto corrente fosse improduttiva di effetti, quantunque le somme oggetto di anticipazione RG 32439/20La Fattoria del Sole-UBI Banca Est. Cons. Marulli confluiscano sul conto corrente e si rendano utilizzabili alla stregua delle condizioni ivi previste – è inammissibile in quanto è inteso a sollecitare una rinnovazione del sindacato decisorio sul punto già osteso dal decidente di merito. Il motivo si espone perciò ad un rilievo di un difetto di specificità in quanto esso si astiene dal confrontarsi con la motivazione resa dalla sentenza impugnata e si risolve nella mera riproposizione delle stesse ragioni già oggetto del gravame d’appello e già negativamente delibate dal giudice dello stesso.

4. Il terzo motivo di ricorso – con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 l. 10 ottobre, 1990, n. 287 perché il decidente d'appello avrebbe ritenuto che la prestata fideiussione non fosse affetta da nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale, quantunque il modello di fideiussione adottato dalla banca nell'occasione fosse conforme al modello ABI e fosse riproduttivo delle clausole anticoncorrenziale sanzionata da Banca d'Italia nel provvedimento citato in narrativa – è , prima ancora che infondato,inammissibile in quanto esso non si confronta con le ragioni della decisione incorrendo in tal modo in un difetto di specificità.

Si è visto,nella pregressa narrativa di fatto, che la Corte d'appello h a disatteso il relativo motivo di gravame osservando che nella specie era stato conclusa tra le parti un accordo di garanzia replicante il modello del contratto autonomo di garanzia,affermazione peraltro già operata dal giudice di primo grado e, come sottolineato del giudice d'appello, non oggetto di impugnazione. Ferma perciò la vista qualificazione in fatto,è d'altro canto noto che il provvedimento della Banca d'Italia sanzionatorio dell'intesa anti concorrenziale intercors a tra le aziende di credito aderenti all’ABI, che avevano adottato un modello fideiussorio in più punti derogatorio della disciplina legale della fideiussione riguardi expressis verbis le sole fideiussioni RG 32439/20La Fattoria del Sole-UBI Banca Est.

Cons. Marulli omnibus, sicché non vi rientrano le pattuizioni che come quella contratta nella specie dal Ferraro ricalchi il diverso modello del contratto autonomo di garanzia, notoriamente provvisto di un’identità e di una regolazione precettiva del tutto svincolate dal modello fideiussorio (Cass., Sez. U, 18/02/2010, n. 3947).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 6.Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deiricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni