Cassation court dismisses appeal claiming late deliberation date error, ruling publication date controls validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appellant's claim that the Court of Appeal violated procedural rules by deliberating before the scheduled hearing date. The lower court had dismissed an appeal for tardiness, and the appellant argued the deliberation date of January 2019 preceded the February 2019 hearing. The court held that the publication date, not the deliberation date, marks the decision's existence and presumed the deliberation date was a mere clerical error absent contrary evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cod. proc. civ.; Art. 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ.: When a collegial court's deliberation date precedes the hearing date but the publication date follows, the publication date establishes the decision's existence, presuming a material error in the deliberation date unless proven otherwise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30604/2020 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESE ASSO IMPRESE BASSO SALENTO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO (FRNFFR63P01F152R) e rappresentat a e difes a dall'avvocato COPPOLA SIMONE (CPPSMN66L02A184P)per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro REGIONE PUGLIA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 314/2020depositata il 03/04/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con atto del 28 febbraio 2008, la Regione Puglia ingiungeva all’A.T.I. Asso Imprese Basso Salento di versare, entro trenta giorni, la somma di euro 216.022,92, relativa al recupero delle eccedenze finanziarie per l’attività del piano di formazione professionale 1998/1999, di cui al POP Puglia 1994/1999.
2. Con ricorso del 10 maggio 2008, l’A.T.I. Asso Imprese Basso Salento chiedeva al Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Tricase, di disporre preliminarmente la sospensione dell’ingiunzione e, quindi, di dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’ingiunzione fiscale, con condanna della Regione anche ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.; in subordine, chiedeva di rideterminare la somma dovuta. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva, in rito, il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. e l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce; nel merito, contestava la fondatezza dell’opposizione.
3. Con sentenza n. 4675/2014 del 3-4 dicembre 2014, il Tribunale di Lecce rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio sollevate dalla Regione Puglia, e, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarava illegittima e priva di effetti giuridici l’ingiunzione fiscale per gli importi relativi ai coordinatori dei corsi, all’IVA, alle spese degli amministrativi, spese del consulente del lavoro, ed alle spese di locazione contestate all’A.T.I., riducendo, per la corrispondente misura, l’importo per cui era stata emessa ingiunzione; rigettava la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. e disponeva la compensazione tra le parti delle spese processuali.
4. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2016, l’A.T.I. Asso Imprese Basso Salento proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente rigettato l’eccezione preliminare di nullità dell’ordinanza ingiunzione per violazione di legge, derivante dall’inesistenza, nullità e/o inefficacia della notifica della determina dirigenziale; che, nel merito, non avesse tenuto conto delle prove offerte e, segnatamente, delle risultanze documentali e che, infine, avesse disposto l’integrale compensazione delle spese processuali. Chiedeva, quindi, l’accoglimento dell’opposizione e, in ogni caso, una diversa regolamentazione delle spese processuali. Resisteva la Regione Puglia.
5. Con sentenza n. 314/2020 pubblicata il 3 aprile 2020, la Corte di Appello di Lecce, rilevato che l’appello era stato notificato il 18 gennaio 2016, oltre il termine lungo per l’opposizione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009 ratione temporis applicabile), dovendosi computare il minor termine di sospensione feriale introdotto dall’art.16, comma 1, d.l.n.132/2014, conv. in l.n.162/2014 , dichiarava inammissibile l’appello per tardività e disponeva la compensazione delle spese del grado.
6. Avverso la predetta sentenza, l’A.T.I. Asso Imprese Basso Salento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. La Regione Puglia è rimasta intimata.
7. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta, con l’unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 132 n.5 e 352 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello deliberato la sentenza in data 31 gennaio 2019, in epoca antecedente alla data dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (12 febbraio 2019), per poi provvedere al deposito del provvedimento in data 3 aprile 2020.
2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha, invero, affermato che, se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore a quella dell’udienza collegiale all’uopo fissata, ma è successiva la data di pubblicazione della sentenza, poiché quest’ultima segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti (Cass. 3569/2021; conf.
Cass. 21806/2017; Cass.8942/2013). La fattispecie in esame è sovrapponibile a quelle scrutinate con le citate pronunce, sicché vanno applicati i principi suesposti, tenuto altresì conto che nella sentenza impugnata, con cui si è statuito solo in rito stante la tardività dell’appello proposto dall’odierna ricorrente, è riportata correttamente la data dell’udienza di precisazione delle conclusioni e si dà atto del fatto che le parti avevano concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni, il che ulteriormente avvalora, in assenza di contrari elementi, la presunzione di cui si è detto.
3. Il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla dovendosi disporre circa le spese di lite del presente giudizio, stante la mancata costituzione della Regione Puglia. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato