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Ordinanza — n. 20561/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses most appeals but allows partial cassation regarding third-party litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20561/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first four grounds of appeal, upholding the lower court's decision on the validity of a mortgage on future property and the admissibility of the appellants' arguments. However, the court found the fifth ground valid, ruling that a third-party successor who joined the appeal cannot be condemned for first-instance litigation expenses to which they were not a party. Consequently, the judgment was partially quashed and remanded for a new ruling on the allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 2823 cod. civ.; Art. 70 c.p.c.: The principle allowing mortgages on future property applies only when the asset exists, and third-party successors who join an appeal cannot be condemned for first-instance costs to which they were not a party.

Parole chiave

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mortgage on future property third party successor litigation costs allocation appeal admissibility civil procedure rules iscrizione di un'ipoteca legale posto di pegno purgazione delle ipoteche

Disposizioni normative citate

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Art. 2823 cod. civ.
Il giudice del gravame, sovvertendo il responso tribunalizio, disattese le eccezioni pregiudiziali di parte appellata in punto alla tardività dell'appello di Unicredit e al difetto di legittimazione all'impugnativa di Arena NPL, ha ritenuto applicabile alla specie il principio ritratto dall'art. 2823 cod. civ.
Art. 70 c.p.c.
art. 2823 cod. civ
Il giudice del gravame, sovvertendo il responso tribunalizio, disattese le eccezioni pregiudiziali di parte appellata in punto alla tardività dell'appello di Unicredit e al difetto di legittimazione all'impugnativa di Arena NPL, ha ritenuto applicabile alla specie il principio ritratto dall'art. 2823 cod. civ.
art. 2826 cod.civ
e rende possibile l'iscrizione nelle forme previste dall'art. 2826 cod.civ.
art. 325 cod. proc. civ
Marulli autosufficienza – con cui si censura il deliberato d'appello per aver reputato ammissibile il gravame proposto da Unicredit,quantunque la sentenza le fosse stata notificata a mezzo PEC il 9.2.2016 ed il ricorso le fosse stato notificato l'8.6.2016, ben oltre quindi il termine dell'art. 325, comma 1, cod.
art. 1263 cod. civ
L'affermazione, che qui si contesta, è dunque diretto frutto di questa constatazione, ovvero che il credito è stato ripetutamente ceduto e che con esso erano state pure cedute tutte le ragioni di garanzie connesse, così esattamente come dispone l'art. 1263, comma 1, cod.
art. 1811 cod. civ
civ., ritenendo di conseguenza che l'iscrizione a carico della debitrice, afferendo ad un immobile in fase di edificazione, andasse operata indicando i dati di identificazione catastale dei terreni, quantunque detta norma, letta in correlazione con l'art. 1811 cod.
art. 2822 cod. civ
Marulli costruzioni sovrastanti il terreno gravato, oltre a non accordarsi al concreto scenario di fatto – non essendo per vero contestato che l'ipoteca di che trattasi gravi qui sul fabbricato in costruzione e non sul terreno – si arresta normativamente di fronte alla previsione dell'art. 2822 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. II, 25/06/2020, n. 12663
SS.UU. 21107/2005
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Testo completo

GARRI Consigliere ORDINANZA sul ricorso29073/2020 proposto da: BARTOLUCCI FRANCO e BARTOLUCCI FRANCAMARIA, elettivamente domiciliatiin Roma, presso lo studio dell’avvocato Maria Piera Cinque rappresentati e difesi dall'avvocato GiovanniSerafino -ricorrenti - contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Caputi che larappresenta e difende unitamente agli avvocati Andrea Vena, Luciana Cipolla, Marco Pesenti , Christian Romeo,Simona Daminelli e Alberto Toffoletto - controricorrente - nonché contro RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est.

Cons. Marulli NPL SECURITISATION EUROPE SPV SRL, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Achille Reali rappresentat a e difesadall'avvocato Alessandro Lombardini - controricorrente - nonchécontro DOBANK SPA, NPLK SECURITISATION EUROPE SPV SRL, UNICREDIT SPA -intimate - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO d i CAMPOBASSO n. 186/2020 depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 26/06/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1.1.La Corte d'Appello di Campobasso, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha accolto gli appelli riuniti di Arena NPL One s.r.l.

–a cui sarebbe poi succeduta nel corso del giudizio NPL Securitisation Europe SPV s.r.l. –e Unicredit s.p.a. avverso la decisione che in primo grado su istanza della Bartoluccieuromotors s.r.l. –cui, di seguito, alla sua cancellazione dal registro delle imprese sarebbero succeduti gli exsoci della stessa Bartolucci Franco, Paolo e Edward, questi ultimi rappresentati dal primo, e Bartolucci Francamaria, cessionaria del credito risarcitorio rivendicato dalla società – aveva ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Isernia la cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore di Capitalia s.p.a.

– cui in prosieguo sarebbero subentrate nell'ordine Unicredito Italiano s.p.a. e Unicredit RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est. Cons. Marulli s.p.a. –sulla porzione di un erigendo fabbricato in corso di costruzione su terreni di proprietà della Bartoluccieuromotors, che questa, a mezzo di un contratto di vendita e permuta, aveva venduto alla EdilFiori s.r.l. a fronte dell'impegno dell'acquirente, a costruzione avvenuta, di trasferirle la proprietà della detta porzione dell’erigendo fabbricato. Il giudice del gravame, sovvertendo il responso tribunalizio, disattese le eccezioni pregiudiziali di parte appellata in punto alla tardività dell'appello di Unicredit e al difetto di legittimazione all'impugnativa di Arena NPL, ha ritenuto applicabile alla specie il principio ritratto dall'art. 2823 cod. civ.

–che consente l'iscrizione dell'ipoteca su beni futuri solo quando essi vengano ad esistenza –sul presupposto in fatto che, giusta le risultanze emergenti dalla consulenza tecnica di parte appellata, l'immobile oggetto di iscrizione, pur se mancante di alcuni elementi, aventi peraltro carattere marginale, potesse ritenersi completato con le caratteristiche essenziali che valevano ad attribuirgli una determinata e precisa identità, integrando perciò quel concetto di "venuta ad esistenza" che soddisfa la condizione richiesta dall'art. 2823 cod. civ. e rende possibile l'iscrizione nelle forme previste dall'art. 2826 cod.civ.

Per la cassazione di detta sentenza ricorrono ora a questa Corte Bartolucci Franco e Bartolucci Francamaria, nelle qualità di cui sopra, con un ricorso affidato a cinque motivi, ai quali resistono Unicredit s.p.a. e NPL ciascuno con proprio controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.Il primo motivo di ricorso –ricorso che, salvo quanto si osserverà, se del caso, in rapporto al singolo motivo, non incorre nelle preclusioni di principio fatte valere dalle controricorrenti, rendendosi perfettamente comprensibile, per effetto della sua sola lettura , gli antefatti di causa e non esponendosi a riserve in punto di RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est.

Cons. Marulli autosufficienza – con cui si censura il deliberato d'appello per aver reputato ammissibile il gravame proposto da Unicredit,quantunque la sentenza le fosse stata notificata a mezzo PEC il 9.2.2016 ed il ricorso le fosse stato notificato l'8.6.2016, ben oltre quindi il termine dell'art. 325, comma 1, cod. proc. civ., è infondato e non merita perciò adesione. 2.2. La Corte d'Appello, onde dar contezza del rigetto già pronunciato al riguardo, ha fatto osservare, ricostruendo la fitta trama dei rapporti che, specialmente dal lato della parte convenuta, aveva dato vita a tutto un vorticoso giro di incorporazioni, cessioni e cambi di denominazione sociale, che gli unici soggetti parti del rapporto processuale erano da un lato la Bartoluccieuromotors e per essa gli ex soci che le erano succeduti a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese e la Unicredit Credit Management Bank s.p.a. quale mandataria di Aspra Finance s.p.a.

– cui era stato trasferito il credito già di Unicredito Italiano s.p.a. e di Capitalia s.p.a., transitato ancora per Arena NPL ONE s.p.a. e poi per NPL Securitisation Europe SPV s.r.l. Senonché il giudice di prima istanza nel pronunciare in danno di Unicredito Italiano s.p.a., titolare della posizione creditoria già aperta presso Capitalia e destinatario perciò dell'iniziativa processuale dei Bartolucci, in luogo di indicarne l'esatta denominazione "Unicredito Italiano s.p.a." – che era , come visto , il soggetto evocato in giudizio dai Bartolucci e nei confronti del quale i Bartolucci avevano preso le proprie conclusioni, ha nell'intestazione della sentenza utilizzato il nominativo " Unicredit Credit Management Bank spa" e, quindi, nel dispositivo il nominativo "Unicredit Italiano s.p.a."; e con queste inesatte formulazioni la sentenza è stata notificata dai Bartolucci anche ad Unicredit s.p.a. a mezzo PEC il 9.2.2019.

E' accaduto peròche, su istanza di parte attrice , il Tribunale con ordinanza pronunciata in data 17.5.2016 abbia proceduto alla RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est. Cons. Marulli correzione dell'errore materiale presente nella pronuncia ed abbia così statuito che, tanto nell'intestazione di essa che nel suo dispositivo, le denominazioni errate fossero sostituite dall'unica denominazione corretta "Unicredito Italiano s.p.a.". Ora è evidente che sino alla pronuncia della detta ordinanza, la sentenza non conteneva alcuna statuizione opponibile ad Unicredito Italiano s.p.a., essendo Unicredit Credit Management Bank s.p.a. un soggetto giuridico diverso da Unicredito Italiano e non essendo stato convenuto in giudizio un soggetto denominato Unicredit Italiano s.p.a., a nulla perciò rilevando che pure la sentenza, come deducono ora gli impugnanti, fosse stata notificata ad Unicredit il 9.2.2016.

E, per vero, solo a seguito dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale la sentenza è divenuta opponibile anche nei confronti di Unicredito Italiano s.p.a., la quale, assunta nelle more la denominazione di Unicredit s.p.a., era per questo formalmente identificabile come soccombente, con l'ovvia conseguenza che il termine dell'art. 325 cod. proc. civ. non poteva ritenersi spirato nei suoi confronti per effetto della pregressa notificazione di una sentenza che non le era opponibile. Correttamente, dunque, il decidente ha ritenuto che il gravame interposto da Unicredit fosse ammissibile non incorrendo nella preclusione eccepita dai ricorrenti. 3.1.

Il secondo motivo di ricorso – con cui si censura il deliberato d'appello per aver reputato sussistente la legittimazione e l'interesse all'impugnazione di Arena Npl One e la legittimazione e l'interesse ad intervenire di NPL Securitisation Europe SPV sul presupposto che, essendo costoro succedute nella titolarità del credito, si rendesse applicabile nei loro confronti l'art. 1263 cod. civ., in forza del quale il credito è trasferito al cessionario con tutte le garanzie che lo assistono, e ciò sebbene nessuna domanda fosse stata proposta nei loro confronti, atteso che l'unico soggetto passivamente legittimato sulla RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est.

Cons. Marulli base delle domande dispiegate dagli attori era identificabile nella sola Unicredito Italiano s.p.a. titolare del credito in ragione del quale era stata operata l'iscrizione contestata – è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto non si raccorda all'effettivo contenuto del dictum impugnato e non tiene conto del giudicato formatosi sul punto. 3.2. Come visto, dalla stessa illustrazione del motivo, si apprende che il credito garantito dall'iscrizione di cui si discute era stato fatto oggetto nel corso del tempo di ripetute cessioni che l'hanno portato ad essere trasferito dal suo originario titolare Capitalia s.p.a., prima a Unicredito Italiano s.p.a., poi ad Aspra Finance s.p.a. e di seguito ad Arena NPL One e quindi a NPL Securitisation Europe SPV.

In tutti questi passaggi non consta –o almeno i deducenti non provano – che il credito non sia stato trasferito senza le garanzie che lo accompagnavano e che dunque il cessionario che, di volta in volta ne diveniva titolare, non lo acquistasse con tutte le garanzie che vi accedevano. L'affermazione, che qui si contesta, è dunque diretto frutto di questa constatazione, ovvero che il credito è stato ripetutamente ceduto e che con esso erano state pure cedute tutte le ragioni di garanzie connesse, così esattamente come dispone l'art. 1263, comma 1, cod. civ.

Il motivo, appuntandosi solo su questa affermazione, da un lato, non vede che la riconosciuta legittimazione a resistere alle domande attoree degli enti succedutisi nella sua titolarità riposa sul presupposto che il credito era stato fatto oggetto di successive cessioni, sicché esso difetta di specificità in quanto non si confronta con il complessivo sviluppo del ragionamento decisorio; dall'altro, non censurando questo presupposto, urta fatalmente contro il giudicato sceso su di esso, sicché non è più discutibile che, essendo stato il credito ceduto con tutte le sue garanzie, i cessionari fossero pure legittimati ad RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est.

Cons. Marulli esercitarne i corrispondenti diritti e ad essere convenuti riguardo ad essi. In un caso o nell'altro il motivo si condanna perciò ad una sorte di innegabileinammissibilità. 4.1. Il terzo motivo di ricorso – con cui si censura il deliberato d'appello per aver reputato applicabile alla specie l'art. 2826 cod. civ., ritenendo di conseguenza che l'iscrizione a carico della debitrice, afferendo ad un immobile in fase di edificazione, andasse operata indicando i dati di identificazione catastale dei terreni, quantunque detta norma, letta in correlazione con l'art. 1811 cod. civ., non potesse profittare alla stessa non essendo essa proprietaria dei terreni ed ostandovi, a favore del proprietario di questi ultimi , il principio dell'elasticità del dominio – è affetta da una doppia ragione di inammissibilità. 4.2.

Essa, da un lato, non si raccorda al tenore del decisume non ne intercetta la ratio,sicché si risolve in una perorazione priva di concreto costrutto cassatorio. Come visto, la Corte d'Appello ha orientato l'asse del proprio ragionamento muovendo dalla considerazione che nella specie risultasse ravvisabile l'ipotesi dell'ipoteca su beni futuri e, coerentemente con la norma che la prevede, ha ritenuto che essa prendesse efficacia con la venuta ad esistenza del bene gravato. In questa chiave ricostruttiva il punto focale del ragionamento decisorio è costituito appunto dall'accertamento – nella specie favorevolmente operato dal decidente –che il bene oggetto di iscrizione era venuto ad esistenza, onde legittimamente la banca creditrice aveva proceduto alla iscrizione dell’ipotecain ragione del combinato disposto degli artt.2823 e 2826 cod. civ.

Né questa impostazione soffre smentitaper effetto del richiamo all'art.2811 cod. civ., perché il principio dell'estensione dell'ipoteca alle RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est. Cons. Marulli costruzioni sovrastanti il terreno gravato, oltre a non accordarsi al concreto scenario di fatto – non essendo per vero contestato che l'ipoteca di che trattasi gravi qui sul fabbricato in costruzione e non sul terreno – si arresta normativamente di fronte alla previsione dell'art. 2822 cod. civ. che consente l'iscrizione ipotecaria su beni altrui quando la cosa sia acquistata dal concedente.

Ed è poi appena il caso di rilevare –ed in ciò si situa la seconda ragione di inammissibilità – che nell'economia del sistema ipotecario l'art.2826 cod. civ., segnatamente, nella parte che interessa, ha una funzione precettiva chiaramente condizionata alla fattispecie dell'art.2823 cod. civ., rispetto alla quale ha lo scopo di soddisfare un esigenza di carattere eminentemente pratico, sicché la violazione o la falsa applicazione di essa, argomentabile certo quando sia stata applicata ad una fattispecie ad essa estranea o quando da essa si sia voluto trarre un significato precettivo che essa non possiede, non è configurabile quando la norma svolge per così dire un compito ancillare rispetto alla previsione cui si correla. 5.1.

Il quarto motivo di ricorso – con cui si censura il deliberato d'appello per aver reputato, legittimando in tal modo l'iscrizione in contestazione, sussistente la condizione della venuta ad esistenza della cosa, pur dando atto nel contempo che il fabbricato in corso di costruzione era privo, alla data dell'operata iscrizione , degli impianti elettrico, termico ed idrico sanitario ed era manchevole di tinteggiatura, rivestimenti dei bagni ed impianto di ascensore – è inammissibile poichépalesemente versato in fatto. 5.2. Il motivo, formulando la riassunta censura, declina una censura puramente di merito ed intende promuovere unicamente una rivisitazione del giudizio osteso al riguardo dal decidente di merito a cui solo appartiene il potere di ricostruire secondo il metro del proprio prudente apprezzamento il profilo fattuale della vicenda scrutinata, RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est.

Cons. Marulli rendendo al riguardo un responso che non è notoriamente rimeditabile in questa sede non costituendo il giudizio di cassazione un terzo grado di giudizio in cui poter riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata. 6.1. Il quinto motivo di ricorso – con cui si censura il deliberato d'appello per aver pronunciato la condanna di Francamaria Bartolucci alla rifusione delle spese del giudizio di primogrado, quantunque essa ne fosse rimasta estranea e fosse intervenuta solo in appello – è fondato e merita adesione. È principio più volte affermato da questa Corte, sul filo del convincimento espresso da SS.UU. 21107/2005 – dell'avviso che mentre gli effetti sostanziali della pronuncia intervenuta tra un terzo ed il proprio dante causa si spiegano anche nei confronti del successore a titolo particolare che sia rimasto estraneo al giudizio, altrettanto non è per gli effetti di rito, circoscritti alle sole parti processuali– che il successore particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente, non può essere condannato per le spese di giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari le sole parti processuali (Cass., Sez.

II, 25/06/2020, n. 12663). Non essendosi in parte quala sentenza attenuta al riportato principio di diritto, ne va pronunciata la cassazione con rimessione della causa al giudicea quo per la rinnovazione del giudizio sul punto.

P.Q.M.

Dichiara infondato il primo motivo di ricorso ed inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Campobasso, RG 29073/20Bartolucci-Unicredit Est. Cons. Marulli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella ca