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Decreto — n. 20544/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects decree omitting attorney fees deduction for opposing counsel via material error procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 20544/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous decree regarding the omission of attorney fee deductions. The respondent argued that the original judgment failed to deduct costs for the opposing lawyer, despite a formal request for such deduction. The court recognized the error as material and procedurally correctable, mandating the amendment to include the deduction in the final order.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: When a judgment omits a mandatory deduction of opposing counsel's fees despite a party's request, the error is material and must be corrected via the material error procedure to ensure the final order reflects the legally due allocation of costs.

Parole chiave

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material error procedure omission of attorney fees costs deduction opposing counsel correction of judgment condono delle spese procedurali spese di difesa sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 16037/2010
Cass. SU 32200/2021
SU 16037/2010; Cass. SU 32200/2021);
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5711/2020 R.G. proposto da : ELROND NPL 2017 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA,290, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI ERICA (BRNRCE85T67H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato GULINO GIOVANNI (GLNGNN63P16F158V) -ricorrente- contro CHIAVOLA GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO ANGELO (BRNNGL56T09H163U) -controricorrente- nonchè contro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, CREDITO VALTELLINESE SPA, DIMARTINO MARIA-intimati- vista l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’avvocato BRUNO ANGELO, difensore di CHIAVOLA GIUSEPPE, con cui si lamenta l’omessa distrazione delle spese, nonostante rituale richiesta in tal senso; considerato che l’omissione sussiste effettivamente ed è suscettibile di rimedio a mezzo della procedura di correzione dell’errore materiale (Cass. SU 16037/2010; Cass. SU 32200/2021);

P.Q.M.

dispone che, nel dispositivo del decreto di estinzione n. 19141- 2024 dell’11 luglio 2024, a pagina 2, laddove è scritto «oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge» debba invece intendersi scritto «oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, il tutto distratto in favore del difensore antistatario avv. BRUNO ANGELO», mandando alla cancelleria per le annotazioni di