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Ordinanza — n. 20543/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to violation of correspondence principle regarding historical debt data in bankruptcy declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20543/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the bankruptcy declaration of Punto 66 s.r.l. because the lower court failed to address the specific argument regarding historical debt data. The appellant argued that the tribunal incorrectly used historical debt figures instead of current data from 2021 to determine bankruptcy thresholds. The court ruled that this omission violated the principle of necessary correspondence between the request and the judgment, rendering the lower court's decision null and void.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.; Art. 18 l. fall.: The lower court's failure to examine the specific ground of appeal regarding the use of historical versus current debt data constitutes a violation of the principle of necessary correspondence, necessitating the cassation of the judgment.

Parole chiave

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principle of necessary correspondence bankruptcy declaration thresholds historical debt data violation of correspondence nullity of judgment liquidation company insolvency criteria credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
La mancanza di una statuizione, esplicita o implicita, a proposito dell’unica questione sollevata con l’impugnazione integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod.
Art. 342 c.p.c.
Art. 18 l. fall.
La Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da Punto 66 s.r.l.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso –dal cui esame è opportuno prendere le mosse, in applicazione del principio della ragione più liquida - lamenta, exart. 360, comma 1, n.
art. 112 cod. proc. civ
La mancanza di una statuizione, esplicita o implicita, a proposito dell’unica questione sollevata con l’impugnazione integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19593/2022 R.G. proposto da : PUNTO 66 s.r.l. in liquidazione, con sede in San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Napoli, via Vincenzo Tiberio n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Arcella (RCLRRT66T04F839U) , che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di PUNTO 66 s.r.l. e TECHNOITs.p.a., con sede in Como, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 68/2022 depositata il5/8/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da Punto 66 s.r.l. in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Napoli su istanza di Technoit s.p.a..

2. La corte distrettuale premetteva che con l’unico motivo di doglianza la reclamante aveva lamenta to l’insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità. Ricordava che era onere del debitore, per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, invocare la propria qualità di imprenditore non fallibile, deducendo e provando i relativi fatti impeditivi. Riteneva, poi, di dover tener conto, dato che la società debitrice era stata posta in liquidazione, dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento doveva essere volto unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l’eguale ed integrale soddisfazione dei creditori, poiché, visto che la società non si proponeva più di stare sul mercato, essa aveva la sola necessità di definire le passività pendenti.

Osservava, infine, che la reclamante non aveva fornito elementi probatori utili a far ritenere che godesse di questa situazione di equilibrio, poiché l’attivo patrimoniale denunciato non consentiva di ipotizzare un adempimento del credito della sola compagine istante.

3. Punto 66 ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 5 agosto 2022, prospettando due motivi di doglianza. Gli intimati Technoit s.p.a. e Fallimento di Punto 66 non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il secondo motivo di ricorso –dal cui esame è opportuno prendere le mosse, in applicazione del principio della ragione più liquida - lamenta, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. e 18 l. fall., perché la pronuncia impugnata non ha, nel concreto, esaminato il motivo con il quale si era contestato l’utilizzo, da parte del tribunale, del dato storico di indebitamento nel triennio anteriore alla data di dichiarazione del fallimento, anziché del dato attuale, incorrendo pertanto nel vizio di non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

5. Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha espressamente registrato, in esordio alla propria decisione, che la compagine reclamante aveva contestato il raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., perché, da un lato, attivo patrimoniale e ricavi lordi non arrivavano alla soglia di legge nel triennio di riferimento, dall’altro, quanto all’indebitamento, era stato valutato il dato storico e non quello attuale relativo all’anno 2021. I giudici distrettuali, tuttavia, pur avendo dato atto che l’unica censura presentata riguardava la questione del mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2, l. fall., non si sono dedicati a prenderla in esame, analizzando invece l’aspetto dell’insolvenza in cui versava Punto 66 quale società in liquidazione.

La mancanza di una statuizione, esplicita o implicita, a proposito dell’unica questione sollevata con l’impugnazione integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità della sentenza impugnata. L’ulteriore motivo di ricorso proposto rimane assorbito.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composi