Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The parties involved were Silvestro Arturo, the appellant, and Amco Asset Management Company and Intesa Sanpaolo, the appellees. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4047/2024 R.G. proposto da : SILVESTRO ARTURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA (PRTMCR65L50M082U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA MONTE DI DIO N.25 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato SPARANO ERNESTO (SPRRST39B03F839Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERRI ANGELO (PRRNGL73L31H703V) -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE RAPPAZZO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO DI TORREPADULA NICOLA (RCCNCL59A11F839M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5126/2023 depositata il 04/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acces