Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ferrì Giorgio, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Palma Francesco, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24151/2020 R.G. proposto da : FERRI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE, 1, presso lo studio dell’avvocato BUCCI FABRIZIO (BCCFRZ74S15H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TANZI SAVINO (TNZSVN76T27L109X) -ricorrente- contro PALMA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI (PNCPLG52C04A256W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINO VINCENZO (MRTVCN54D18L424H) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO NTT NEW TERA TECHNOLOGY SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.804/2020 depositata il 12/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso