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Ordinanza — n. 20418/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative compensation estimate, ruling judicial review must independently determine fair indemnity rather than merely confirm administrative acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20418/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed Snam Rete Gas's appeal against the Potenza Court of Appeal's dismissal of Rocco Sabia's opposition to an administrative compensation estimate. While the lower court merely verified if the technical body's arguments were detailed, the Supreme Court held that the judicial opposition proceeding must independently ascertain the correct indemnity amount without relying on the administrative estimate's validity. Consequently, the decision was overturned and remanded for a new trial to determine the fair compensation independently.

Regesto Legislator

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Art. 21 DPR 327/2001; The judicial opposition proceeding to an administrative compensation estimate must independently determine the fair indemnity amount, disregarding the administrative estimate's probative value and avoiding a mere confirmation of the administrative act.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative compensation estimate judicial opposition proceeding independent determination of indemnity probative value of administrative acts remand for new trial expropriation compensation technical body assessment pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 21 DPR 327/2001
La corte lucana si è, invece, limitata a richiamare quanto deciso, in sede amministrativa, dalla terna tecnica all'uopo costituita ex art. 21 del d.P.R.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
art. 54 d.p.r. 327/2001
E’ stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, in relazione all’art.
art. 29 d.lgs. 150/2011
327/2001, in relazione all’art. 29 d.lgs. 150/2011, nonchè vizio ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7155/2018
Va osservato che è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 7155/2018; Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21696/2021 R.G. proposto da : SNAM RETE GAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI FRANCESCO (NPLFNC55M27G288D) che larappresenta e difende -ricorrente- contro SABIA ROCCO DONATO CARMINE -intimato- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 222/2021depositata il 03/06/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Per l’esecuzione del metanodotto “Massafra-Biccari DN 1200 (48”) P. 75 bar-Tronco 8” il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 3 febbraio 2010, ha disposto l’asservimento coattivo, con contestuale occupazione temporanea, di particelle di terreno di proprietà del sig. Sabia Rocco Donato Carmine, in favore della Snam Rete Gas s.p.a. (c.d. SRG); Con il decreto summenzionato il Ministero ha determinato l’indennità di asservimento e l’indennità di occupazione temporanea in complessivi € 10.910,00.

Il sig. Sabia non ha accettato l’indennità offerta e, ai sensi dell’art. 21 DPR 327/2001, ha chiesto per la stima dell’indennità allo stesso spettante la nomina di un collegio di tre tecnici, il quale, all’esito dei lavori, con relazione di stima del 2 aprile 2012, gli ha riconosciuto una somma complessiva di € 26.697,29 (di cui € 18.273,54 per indennità di asservimento ed € 7.723,75 per indennità di occupazione). Con ricorso in opposizione alla stima, la Snam Rete Gas s.p.a. ha richiesto alla Corte d’Appello di Potenza di accertare e dichiarare la illegittimità della determinazione dell’indennità di asservimento e di occupazione temporanea e d’urgenza effettuata dal collegio di tecnici e stimatori e, per l’effetto, accertare e dichiarare la correttezza della valutazione delle indennità effettuata dal Ministero con il decreto del 3 febbraio 2010.

La Corte d’Appello di Potenza, dopo aver rigettato la richiesta di CTU formulata dall’opponente, sul rilievo che risultavano acquisiti al fascicolo processuale elementi di giudizio sufficienti ai fini delle ponderazione delle censure articolare nel ricorso, con ordinanza n. 1805/2021, ha rigettato il ricorso, ritenendo che le argomentazioni del Collegio tecnico fossero condivisibili, motivate e dettagliate, sia in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione temporanea e d’urgenza, sia in relazione alla determinazione dell’indennità di asservimento.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Snam Rete Gas S.p.A. affidandolo ad un unico articolato motivo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha depositato atto di costituzione, ai soli fini di un’eventuale discussione della causa. Il Sabia non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, in relazione all’art. 29 d.lgs. 150/2011, nonchè vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del provvedimento decisorio gravato per mancanza della motivazione minima ex art. 111 comma 6° Cost.Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello ha errato nell’applicazione dello schema procedimentale del giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 DPR 327/2001, a mente del quale la Corte avrebbe dovuto procedere alla determinazione delle indennità, e non limitarsi a verificare se la stima operata in sede amministrativa fosse stata o meno congruamente censurata dal ricorrente.

La Snam ritiene che il percorso delibatorio seguito dalla CdA, pur compatibile con un modulo decisorio riferito ad una impugnazione, essendo state scrutinate le censure dell’impugnante in rapporto alla stima effettuata dal collegio tecnico, sia illegittimo, avuto riguardo alla natura del procedimento di opposizione alla stima, in quanto configgente con i tratti ontologici e teleologici del giudizio di opposizione alla stima. Tale giudizio non può infatti rientrare nel genus dei procedimenti impugnatori di un atto amministrativo - ossia la stima amministrativa - poiché avulso dalla verifica della sua legittimità e correttezza, ed invece funzionale al giudiziale soddisfacimento di una situazione soggettiva privata, mediante una attività valutativa che non può limitarsi a confermare o demolire la stima del collegio, ma che, superando quanto avvenuto nel corso del procedimento espropriativo, deve comunque stabilire una misura della prestazione indennitaria.

2. Il ricorso è fondato. Va osservato che è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 7155/2018; Cass. n. 10446 del 2017; Cass. 22844 del 2016; Cass. 1587 del 2012; Cass. 1701 del 2005, recentemente, Cass. n. 24355/2022) quello che esclude che l'opposizione alla stima dell'indennità si configuri come un giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo, introducendo, piuttosto, un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima dall'organo a tanto deputato.

La corte lucana si è, invece, limitata a richiamare quanto deciso, in sede amministrativa, dalla terna tecnica all'uopo costituita ex art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 ritenendo, in ordine all’indennità da occupazione temporanea e d’urgenza, «che le argomentazioni del Collegio sono perciò motivate e dettagliate quanto alla riscontrata compromissione della fertilità del fondo… » e, in ordine all’indennità di asservimento, che le censure svolte dalla ricorrente non hanno pregio non essendo decisive le circostanze relative alla costituzione di una pregressa servitù.

La Corte d’Appello si è limitata al mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, verificando se la stima operata in sede amministrativa fosse stata o meno congruamente censurata dalla ricorrente e non ha, invece, proceduto a stabilire, in piena autonomia, il quantum dell'indennità effettivamente dovuto. Un siffatto modus procedendi , confligge con la riportata configurazione del giudizio in questione quale autonoma determinazione delle dovute indennità già fissate in sede amministrativa, piuttosto che come revisione della stima ivi effettuata (mediante una vera e propria impugnazione del provvedimento amministrativo davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, o anche la semplice continuazione della fase amministrativa in sede giurisdizionale).

Il giudizio di opposizione alla stima deve, invece, prescindere dall'esame della stima adottata in sede amministrativa e deve tendere “all'accertamento del giusto ammontare dell'indennità in modo radicalmente avulso dalle risultanze della fase amministrativa, che, in questa sede, sono prive di efficacia probatoria. Correlativamente, la statuizione che definisce il giudizio non è di conferma di quel provvedimento, ma di accertamento della giusta indennità spettante al proprietario del terreno espropriato o asservito, senza che assuma rilievo la sua essenziale conformità rispetto alla stima amministrativa, salvo che per la regolamentazione delle spese processuali.

In questo quadro, il provvedimento di stima amministrativa si può configurare soltanto quale condizione di proponibilità del giudizio di opposizione, limitatamente, per di più, alla sua esistenza giuridica ed indipendentemente dalla legittimità dei criteri adottati nella determinazione dell'indennità (e senza che, una volta introdotto il giudizio di opposizione, possano produrre effetti che ne pregiudichino la proseguibilità gli eventi sopraggiunti atti ad influire sul provvedimento amministrativo, pur se comportano l'ingiustizia della stima nello stesso formulata…” (in questi termini, la sopra citata Cass. n. 7155/2018).

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi