Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, ILDE SRL, filed a decree against the bankruptcy of GIOTTO RADIO LINK SRL but remained silent after the lower court's proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24566/2023 R.G. proposto da : ILDE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE ARMI 18, presso lo studio dell’avvocato CALAMONERI MAURIZIO (CLMMRZ77S11H224J) rappresentato e difeso dall'avvocato SORRENTINO PAOLO (SRRPLA74R23G812V) -ricorrente- contro FALLIMENTO GIOTTO RADIO LINK SRL, elettivamente domiciliato in ARZANO VIA ANTONIO SAVIANO 1, presso lo studio dell’avvocato ERRICHIELLO GIUSEPPE (RRCGPP59H14F839V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2118/2023 depositata il 11/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 3.800,00 per compensi, oltre agli accessori di legge