Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to the trial court's proposal for settlement within the statutory period. The appellant, Arec Neprix S.p.A., did not request a decision on the settlement offer made by the trial court, resulting in the automatic expiration of the 40-day deadline mandated by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19690/2023 R.G. proposto da : AREC NEPRIX S.P.A. GIÀ NEPRIX SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SACCONI, N. 4/B, presso lo studio dell’avvocato SELVANETTI CORRADO (SLVCRD64A25H501X) rappresentato e difeso dagli avvocati FUSCO ROSSELLA (FSCRSL73E64B963Z), CARTENI GIUSEPPE (CRTGPP70S09E648W) -ricorrente- contro FALLIMENTO LOFT IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA GUSTAVO MODENA 23, presso lo studio dell’avvocato PABIS TICCI NICOLA (PBSNCL74B16D612C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE FIRENZE i n n .4957/2022 depositatoil 29/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le