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Ordinanza — n. 20372/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming private utility expropriation excludes additional compensation under art. 42 DPR 327/2001.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20372/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Snam Rete Gas's appeal against a lower court ruling ordering the company to pay additional compensation to a tenant farmer. The tenant argued that the additional indemnity under Article 42 of DPR 327/2001 did not apply because the expropriation was for a private gas compression plant serving public utility. The court held that the additional compensation is autonomous and applies regardless of whether the expropriation targets a public or private work of public utility. Consequently, the lower court's interpretation was confirmed, and the appeal was dismissed with costs awarded to the tenant.

Regesto Legislator

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Art. 42 DPR 327/2001; Art. 36 DPR 327/2001: The additional indemnity provided by Article 42 applies to direct tenant farmers in expropriation cases for both public and private works of public utility, as the derogatory rules of Article 36 concern only the basic expropriation indemnity.

Parole chiave

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expropriation private utility additional compensation indemnity direct tenant farmer rights DPR 327/2001 interpretation public utility works indennità d'espropriazione indennità di utilizzazione indennità compensativa

Disposizioni normative citate

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Art. 42 DPR 327/2001
Gianangelo Oldini, il quale, in data 18 giugno 2014, ha richiesto sia alla SRG che alla Fondazione, in relazione all’esproprio in oggetto, la corresponsione dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 DPR 327/2001.
Art. 36 DPR 327/2001
a) si pone in contrasto con la lettera dell’art. 36 DPR 327/2001, che, in caso di opere private di pubblica utilità, esclude radicalmente l’applicazione delle disposizioni delle sezioni III e IV del Capo VI del DPR 327/2001, nel cui novero rientra anche l’art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32093/2021 R.G. proposto da : SNAM RETE GAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA N. 142, presso lo studio dell’avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO (FRRGPP50B08M109X) che larappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE OPERA PIA CASTIGLIONI ONLUS, elettivamente domiciliatain Roma Viale Giuseppe Mazzini, presso lo studio dell’avvocato GRILLO CORRADO (GRLCRD72R21H501U) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DITTO ANTONIO (DTTNTN80C08I600R) -controricorrente- nonchè contro OLDINI GIANANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato PAZZAGLIA ALESSANDRO (PZZLSN60A04H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLINI MASSIMO (NCLMSM56B28B639M), CANTU' CRISTINA (CNTCST61C55F704F) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1539/2021depositata il 14/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Il presente giudizio ha preso le mosse dalle vicende espropriative che hanno interessato alcuni terreni di proprietà privata localizzati nel Comune di Cervignano d’Adda, necessitate dalla costruzione del metanodotto “Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56”) DP 75 bar” ad opera della Snam Rete Gas S.p.A. (d’ora in poi SRG), società che svolge su tutto il territorio nazionale attività di trasporto di gas naturale attraverso la propria rete di gasdotti, per la cui realizzazione la legge ha previsto la possibilità di ricorrere all’esproprio.

In particolare, con decreto di esproprio del 26 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l’espropriazione e l’occupazione temporanea in favore di SRG delle suddette aree immobiliari, tra cui vi era anche il terreno di proprietà della Fondazione Opera Pia Castiglioni Onlus (Foglio 5 - Mappale 88), concesso in affitto al sig. Gianangelo Oldini, il quale, in data 18 giugno 2014, ha richiesto sia alla SRG che alla Fondazione, in relazione all’esproprio in oggetto, la corresponsione dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 DPR 327/2001.

Tale richiesta è stata respinta da SRG, che ne ha contestato la fondatezza, sostenendo la inapplicabilità dell’art. 42 DPR 327/2001 in caso di espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità. Con atto di citazione notificato il 16.11.2015, il sig. Oldini, in qualità di coltivatore diretto del terreno di proprietà della Fondazione Onlus oggetto di esproprio, ha convenuto la SRG e la Fondazione dinanzi al Tribunale di Milano, per richiedere la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’indennità ex art. 42 DPR 327/2001, quantificata in €80.214,00 oltre interessi legali;

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1536/2019, ha accolto la domanda del sig. Oldini e ha condannato la SRG al pagamento della somma di € 89.214,00 a titolo di indennità ex art. 42 DPR 327/2001 oltre interessi legali. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1539/2021, ha confermato che SRG era tenuta al pagamento in favore del sig. Oldini dell’indennità ex art. 42 DPR 327/2001, ritenendo che l’art. 36 del suddetto decreto non impediva l’applicazione dell’art. 42 e la corresponsione dell’indennità aggiuntiva, evidenziando che, diversamente ragionando, l’erogazione dell’indennità sarebbe stata subordinata a condizioni del tutto casuali (opera privata e opera pubblica) ma avvinte dalla medesima funzione pregiudizievole rispetto alla posizione giuridica del fittavolo.

E’ stata solo rideterminato la somma dovuta a titolo di indennità aggiuntiva in € 80.214,00, ritenendo che l’indicazione della maggiore somma (€ 89.214,00) era frutto di mero errore materiale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Snam Rete Gas S.p.A. affidandolo ad unico articolato Hanno resistito in giudizio con controricorso il sig. Gianangelo Oldini e la Fondazione Opera Pia Castiglioni Onlus. Il sig. Oldini ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 327/2001 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 36 del d.P.R. 327/2001, nonché violazione e falsa applicazione del medesimo art. 36 del d.P.R. 327/2001. Espone la ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che l’art. 42 DPR 327/2001 trovi applicazione anche nei casi in cui l’esproprio avvenga ad opera di un soggetto privato e sia finalizzato alla costruzione di un’opera privata di pubblica utilità. Ad avviso della ricorrente, l’interpretazione fornita dal giudice d’appello :

a) si pone in contrasto con la lettera dell’art. 36 DPR 327/2001, che, in caso di opere private di pubblica utilità, esclude radicalmente l’applicazione delle disposizioni delle sezioni III e IV del Capo VI del DPR 327/2001, nel cui novero rientra anche l’art. 42 cit.;

b) si pone, altresì, in contrasto con la circostanza che non vi è una espressa previsione del legislatore per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva in caso di esproprio finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità;

c) finirebbe per disincentivare l’attività di privati in favore della collettività.

2. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata ha fornito una soluzione interpretativa conforme all’orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell’art. 36 dPR n. 327 del 2001, riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 dPR cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l’erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato (cfr.

Cass.21058/2022; Cass. n. 32072/2023). Al predetto orientamento si deve dare continuità, non avendo la ricorrente offerto elementi idonei a modificarlo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di ciascun controricorrente nella somma di € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo