Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, BCC NPLS 2020 SRL, challenged a bankruptcy decree against the liquidation administrator and debtors but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16761/2022 R.G. proposto da : BCC NPLS 2020 SRL, elettivamente domiciliato in FIRENZE Viale volta, presso lo studio dell’avvocato POGGIALI GIANCARLO (PGGGCR63S16D612S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA FALLTO VICKY TRICOT DI NUNZIATINI ROBERTO E C SNC, elettivamente domiciliato in Arezzo Romana 68, presso lo studio dell’avvocato DEL SOLE LINA (DLSLNI68D56I991B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro NUNZIATINI ROBERTO, FARSETTI NADIA -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE AREZZO n.827/2022 depositata il 27/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d