Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Luigi Pellegrino, filed a decree against Credito Emiliano S.p.A., but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the 40-day term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6648/2022 R.G. proposto da : NATALE LUIGI PELLEGRINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELANGELO POGGIOLI N. 19, presso lo studio dell’avvocato ALAIA FILOMENA (LAAFMN70C58I893A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CREDITO EMILIANO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO N.101, presso lo studio dell’avvocato JOIMA MARCO (JMOMRC71E28H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato CARDARELLI URBANO FABIO (CRDRNF51E07F839D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.4800/2021 depositata il 28/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg