Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Fioretti, challenged a lower court judgment against Finecobank and an intimee, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and award costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6091/2022 R.G. proposto da : FIORETTI GIANNA, elettivamente domiciliato in OSIMO VIA VECCHIA FORNACE 19/21, presso lo studio dell’avvocato OSIMANI ANTONIO (SMNNTN56C16G157W) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FINECOBANK SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA (CMCGMR50E29H501Y) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMOSCI MARIACHIARA (CMSMCH75M48F205J), NESPOLI MASSIMO (NSPMSM66M21I138S), CAMOZZI FEDERICO (CMZFRC46L23F205C) -controricorrente- nonchè contro POLITI MAURO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.918/2021 depositata il 03/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di