Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Cappelletti Costruzioni S.r.l., did not act on the court's proposal for case definition, while the respondent, Yoda Spv S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11126/2022 R.G. proposto da : CAPPELLETTI COSTRUZIONI S.R.L., elettivamente domiciliato in SAN MARTINO SICCOMARIO VIA ALDO MORO 5, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLA MARCO (CMPMRC74B25G388O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro YODA SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLA LUCIANA (CPLLCN69E65F205Y) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z), FERRAGUTO ANTONIO (FRRNTN64M19C352A) -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.217/2022 depositata il 21/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d