Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The proceedings involved Carolina Di Pasquale and Vincenzo Ascione against Vincenzo Costanzo and insurance companies, with the lower court having already issued a judgment in 2022. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8717/2022 R.G. proposto da : DI PASQUALE CAROLINA, ASCIONE VINCENZO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PASTENA GAETANO (PSTGTN36L16A483V), PASTENA VINCENZO (PSTVCN71T02F839D) -ricorrenti- contro COSTANZO VINCENZO, COSTANZO VINCENZO, VENEZIA ASSICURAZIONI SPAVENEZIA ASSICURAZIONI SPA -intimati- BANCA GENERALI SPA, elettivamente domiciliato in TORINO VIA CAMPANA 36 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato BARBIERI FABRIZIO (BRBFRZ58S10L219Y) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.92/2022 depositata il 13/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, in assenza di controricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.