Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Banco BPM S.p.A., had not responded to the lower court's proposal for case definition, while the respondent, Soggiorno Primavera S.r.l., argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3574/2022 R.G. proposto da : BANCO BPM S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell’avvocato TODARO ANTONIO FRANCO (TDRNNF69P08A638Q) rappresentato e difeso dall'avvocato SCOPSI NICOLA (SCPNCL63H15E463R) -ricorrente- contro SOGGIORNO PRIMAVERA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO (VNTSFN60T27G273Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMMODO STEFANO MARIA (CMMSFN52S02D542G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.955/2021 depositata il 24/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge