Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against a bank and a company, but remained silent on the proposed settlement. The court ruled that this inaction constituted a formal waiver of the right to proceed, extinguishing the proceedings under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18304/2021 R.G. proposto da : GHIDINI LORENZO, DOTTI SIMONE GIULIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO MICHELE (PNTMHL59D08H501I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANNIZZARO FRANCESCO (CNNFNC60H19C351D) -ricorrente- contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA GRUPPO BANCO DESIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTI FULVIO LORENZO (MNTFVL63M08F205T) -controricorrente- nonchè contro 2WORLDS SRL-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.10/2021 depositata il 05/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori